Cassazione Penale, Ordinanza n. 31745/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di condanna già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, contestando la tenuta del ragionamento probatorio e la valutazione delle prove. La Corte di cassazione rileva che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e che la motivazione della sentenza impugnata era immune dai vizi dedotti, poiché fondata su argomentazioni non scalfite da rilievi difensivi riferiti a profili secondari della ricostruzione.
Norme richiamate
indicato come base della condanna per minaccia aggravata, confermata in appello e non messa in discussione nel merito in sede di legittimità.
richiamato come circostanza aggravante contestata unitamente al reato di minaccia.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione, che deve emergere dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel testo come parametro del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata non presenta vizi riconducibili a tale nozione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo quando il ragionamento decisorio presenti un contrasto effettivo con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nella sentenza; non basta contestare singoli passaggi secondari della ricostruzione fattuale.
- Le doglianze che investono profili meramente fattuali e non incidono sulla decisività delle prove o sulla coerenza complessiva della motivazione sono inammissibili in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- rami
Come è indicizzato
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