Cassazione Penale, Ordinanza n. 10740/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era nuovo rispetto all'appello e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 25/06/2025, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 628, comma 2, c.p. Sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come furto con destrezza e non come rapina impropria. La Corte di cassazione rileva però che la censura non era stata previamente dedotta come specifico motivo di appello: in appello, infatti, l'odierno ricorrente aveva lamentato la mancata derubricazione della rapina impropria consumata in rapina impropria tentata. Il ricorso è stato ritenuto quindi non consentito in sede di legittimità per difetto di specificità e per assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
Norme richiamate
È la norma richiamata dal ricorrente per sostenere che il fatto dovesse essere qualificato diversamente; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché il motivo è inammissibile in quanto nuovo in cassazione.
La deduzione in cassazione è preclusa quando la censura non sia stata previamente proposta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, e dunque il difetto di correlazione con la decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta censure che non risultino previamente proposte in appello, se il relativo vizio è soggetto alla preclusione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto richiede continuità tra i motivi di appello e quelli di cassazione: una diversa prospettazione del fatto non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
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