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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10740/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era nuovo rispetto all'appello e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 25/06/2025, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 628, comma 2, c.p. Sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come furto con destrezza e non come rapina impropria. La Corte di cassazione rileva però che la censura non era stata previamente dedotta come specifico motivo di appello: in appello, infatti, l'odierno ricorrente aveva lamentato la mancata derubricazione della rapina impropria consumata in rapina impropria tentata. Il ricorso è stato ritenuto quindi non consentito in sede di legittimità per difetto di specificità e per assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    È la norma richiamata dal ricorrente per sostenere che il fatto dovesse essere qualificato diversamente; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché il motivo è inammissibile in quanto nuovo in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La deduzione in cassazione è preclusa quando la censura non sia stata previamente proposta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, e dunque il difetto di correlazione con la decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta censure che non risultino previamente proposte in appello, se il relativo vizio è soggetto alla preclusione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto richiede continuità tra i motivi di appello e quelli di cassazione: una diversa prospettazione del fatto non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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