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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39981/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione perché riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle riferite a IRPEF, IRAP e altri tributi per annualità dal 2000 al 2003. In primo grado il contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole, poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale che, su appello dell'Ufficio, aveva ritenuto legittimi gli atti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 101 c.p.c. e delle norme sul contraddittorio, sostenendo che la CTR non avesse disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del riscossore, poiché l'appello dell'Agenzia era stato notificato solo al contribuente e non anche agli altri soggetti che avevano partecipato al giudizio di primo grado. La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, affermando che in appello tributario l'impugnazione va notificata a tutti i soggetti che sono stati parti nel primo grado, in quanto la disciplina dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 configura un litisconsorzio necessario processuale; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato come norma sul contraddittorio; la sua violazione è ravvisata nella mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di tutti i soggetti già parti del primo grado.

  • art. 331 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, nelle cause inscindibili o dipendenti, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti, imponendo l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.

  • art. 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992

    La Corte vi legge un'espressa previsione che impone all'appellante tributario di notificare l'impugnazione a tutti i soggetti parti del primo grado, configurando un litisconsorzio necessario di natura processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di appello, l'impugnazione deve essere notificata a tutti i soggetti che erano parti nel giudizio di primo grado; la mancata notifica ad uno di essi determina un vizio del contraddittorio che il giudice deve rilevare e sanare mediante integrazione.
  • L'art. 53 del d.lgs. 546/1992 configura, ai fini dell'impugnazione, un litisconsorzio necessario processuale, anche quando non ricorra un litisconsorzio necessario sostanziale tra le parti.
  • Quando il contraddittorio non è integro in appello e la controversia è inscindibile o dipendente, la sentenza emessa senza integrazione è cassabile, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
  • Se il primo motivo di ricorso è fondato e comporta la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti senza esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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