Ordinanza n. 1090/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso ai documenti relativi al procedimento concluso con la riacquisizione di un compendio immobiliare e agli atti relativi ai contributi pubblici asseritamente percepiti dalla società
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa in fallimento)
Prevale il privato
La controversia
Nel corso di un giudizio principale, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di riacquisizione di un compendio immobiliare ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, la curatela ha proposto, con i motivi aggiunti, istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Ha chiesto di ottenere la complessiva documentazione del procedimento di acquisizione, inclusi gli atti presupposti, nonché gli atti relativi alla determinazione dei contributi pubblici asseritamente percepiti dalla società. Il Consorzio ha negato l’accesso alla documentazione del procedimento, ritenendo l’istanza eccessivamente generica e qualificandola come esplorativa. La ricorrente ha sostenuto che la richiesta fosse sufficientemente determinata, in quanto riferita a uno specifico procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento impugnato, e che l’ostensione fosse strettamente indispensabile per articolare adeguatamente le proprie difese nel giudizio principale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di accesso proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’accesso deve riguardare documenti già formati, esistenti, determinati o determinabili e detenuti dall’amministrazione, senza imporre a quest’ultima un’attività di elaborazione di dati. Ha tuttavia precisato che soltanto l’inesistenza dei documenti o l’oggettiva impossibilità di reperirli può giustificare il diniego, mentre la mera difficoltà o gravosità della ricerca non esonera l’amministrazione dal compiere ogni sforzo necessario per soddisfare la richiesta. Nel caso concreto, il riferimento al procedimento specifico conclusosi con il provvedimento di riacquisizione rendeva la richiesta sufficientemente determinata. Anche qualora la ricerca di tutti gli atti fosse gravosa, il Consorzio era tenuto a procedervi. Il TAR ha inoltre valorizzato la stretta indispensabilità dell’accesso rispetto alle esigenze difensive nel giudizio già instaurato e ha ritenuto generica e inconsistente la motivazione del diniego. Ha ordinato al Consorzio di rendere disponibili i documenti entro quindici giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
istanza di accesso proposta in pendenza di giudizio
Consente di chiedere al giudice amministrativo, nel giudizio pendente, l’accertamento del diritto di accesso ai documenti necessari alla tutela della posizione dedotta in giudizio.
Disciplina generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi; la richiesta deve riferirsi a documenti esistenti, specifici o almeno determinabili, detenuti dall’amministrazione.
provvedimento di acquisizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 della legge n. 448/1998
Costituisce la base normativa del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta di accesso; il riferimento a tale procedimento rende determinabile la documentazione richiesta.
Massime di principio
- L’istanza di accesso deve riferirsi a documenti amministrativi già formati, esistenti, determinati o almeno determinabili e detenuti dall’amministrazione; non può invece imporre all’amministrazione un’attività di elaborazione di dati estranea all’istituto dell’accesso.
- Il riferimento della richiesta a uno specifico procedimento amministrativo, individuato anche mediante il provvedimento finale impugnato, è sufficiente a rendere determinabile la documentazione del procedimento, purché non si traduca nella richiesta indistinta di dati o informazioni non documentate.
- La mera difficoltà o gravosità della ricerca dei documenti non legittima il diniego di accesso: solo l’inesistenza dei documenti o l’oggettiva impossibilità di reperirli può giustificare il rifiuto, dovendo l’amministrazione compiere ogni ragionevole sforzo per soddisfare l’istanza.
- Quando l’accesso è richiesto in pendenza di un giudizio e la documentazione concerne gli atti che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato, la stretta indispensabilità per l’esercizio della difesa, unita alla genericità della motivazione del diniego, giustifica l’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →