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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05646/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione medica frequentate in anni accademici compresi tra il 1979 e il 1995; in subordine, il risarcimento del danno per la ritardata attuazione delle direttive europee in materia di medici specializzandi. Sostenevano di aver svolto attività professionale a tempo pieno durante i corsi e di non aver ricevuto alcuna remunerazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione quinquennale; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame ritenendo comunque maturata la prescrizione decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, e rilevando l’assenza di prova di atti interruttivi. Nel ricorso per cassazione i medici deducevano violazione delle norme e dei principi sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima della piena attuazione della normativa europea e che, comunque, vi fosse incertezza giurisprudenziale fino alla sentenza n. 10813/2011; in subordine chiedevano rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento di legittimità consolidato. Ha ribadito che, nei casi di tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui compensi ai medici specializzandi, per i soggetti che avevano maturato i requisiti nel periodo 1 gennaio 1983 - fine dell’anno accademico 1990-1991 e che erano rimasti esclusi dall’intervento dell’art. 11 L. 370/1999, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore di tale norma. Poiché i ricorrenti non avevano allegato atti interruttivi nel decennio 27 ottobre 1999 - 27 ottobre 2009, il diritto era prescritto. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., alla somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, e al contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base dell’inammissibilità del ricorso quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione del diritto.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione decorra solo quando il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rilevabilità della prescrizione.

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato come fonte del recepimento della disciplina sui medici specializzandi.

  • art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370

    considerato norma che ha parzialmente sanato la lacuna, facendo decorrere da quella data la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria per gli esclusi dal beneficio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    fonte della condanna all’ulteriore somma per lite temeraria o ricorso infondato su orientamento consolidato.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    fonte della condanna in favore della Cassa delle ammende collegata alla statuizione ex art. 96, comma 3.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 5 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti tra le norme europee poste a fondamento del diritto al risarcimento.

  • art. 189 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti per il mancato recepimento delle direttive comunitarie.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’obbligo di conformazione dell’ordinamento interno al diritto europeo.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea

    richiamato dai ricorrenti come parametro eurounitario.

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in tema di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

    richiamato dai ricorrenti a tutela del preteso credito patrimoniale.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi

    richiamati dai ricorrenti nel contesto dell’interpretazione e applicazione delle norme sulla prescrizione e sul recepimento delle direttive.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori promossi dai medici specializzandi per il tardivo o incompleto recepimento delle direttive europee sul compenso, la prescrizione decennale della pretesa decorre dal 27 ottobre 1999 per i soggetti rimasti esclusi dall’intervento satisfattivo dell’art. 11 L. 370/1999.
  • La decorrenza della prescrizione non è rinviata al completamento integrale del recepimento della disciplina europea quando, per effetto di un intervento normativo successivo, il creditore abbia comunque conseguito la ragionevole certezza della definitiva mancata adozione di ulteriori atti di adempimento da parte dello Stato.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e ribadito anche dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione che riproponga la medesima questione già risolta è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Chi invoca l’interruzione della prescrizione deve almeno allegare e dimostrare l’esistenza di atti interruttivi nel periodo rilevante; in mancanza, la domanda risarcitoria può essere dichiarata prescritta.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando la questione è già stata risolta in modo stabile dalla giurisprudenza nazionale in coerenza con il diritto eurounitario applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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