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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32695/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per truffa e spendita di monete falsificate. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, l'imputato fingeva di conoscere persone anziane ricoverate in ospedale e si presentava come infermiere dell'ospedale, inducendole, anche mediante insistenti richieste e approfittando dell'età, del timore e delle circostanze di tempo e luogo, a scambiare banconote autentiche con banconote falsificate. Il primo motivo denunciava violazione dell'art. 640 c.p., ma è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la valutazione del compendio probatorio e delle dichiarazioni delle persone offese. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 455 e 61, n. 2, c.p. nonché vizio di motivazione, sostenendo in sostanza la grossolanità della falsificazione. È stato ritenuto manifestamente infondato, poiché le banconote non erano riconoscibili come false ictu oculi da una persona di comune discernimento e la falsità era stata rilevata dalla persona offesa solo successivamente, mediante comparazione con banconote autentiche. Il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La censura sulle attenuanti generiche è stata respinta perché la Corte d'appello aveva motivato il diniego mediante il riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti specifici. La doglianza relativa all'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, essendo stata esclusa la particolare tenuità per l'abitualità della condotta, desunta dalla pluralità di precedenti penali anche specifici; la risalenza nel tempo dei precedenti, da sola, non esclude l'abitualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico per mancata correlazione con le ragioni della sentenza impugnata; il secondo manifestamente infondato quanto alla pretesa grossolanità delle banconote e al vizio di motivazione; il terzo manifestamente infondato quanto al diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. È stata confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa è stata ritenuta configurabile sulla base della condotta artificiosa consistita nel fingersi infermiere e nel dichiarare di conoscere le vittime, sfruttando età, timore e circostanze concrete per indurle a scambiare banconote autentiche con banconote falsificate.

  • art. 455 c.p.

    La spendita di monete falsificate è stata ritenuta configurabile perché le banconote non erano grossolanamente contraffatte e la falsità non era riconoscibile ictu oculi da una persona di comune discernimento.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    La norma è stata richiamata nel motivo di ricorso relativo al reato di falso nummario e alla contestata aggravante; il testo non espone un'autonoma statuizione interpretativa su tale disposizione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per l'abitualità della condotta, desunta dalla pluralità di precedenti penali anche specifici; la risalenza temporale dei precedenti non è sufficiente, da sola, a escludere il comportamento abituale.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato mediante il riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti specifici, senza necessità di esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; sono inammissibili le censure intrinsecamente indeterminate o prive della necessaria correlazione con la decisione censurata.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando siano intrinsecamente indeterminati oppure non si confrontino con le ragioni specifiche poste a fondamento della decisione impugnata; il ricorrente deve esplicitare il ragionamento che sorregge la censura e misurarsi puntualmente con la motivazione censurata.
  • La contraffazione di banconote è grossolana, con conseguente configurabilità del reato impossibile, solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza; non rilevano né le cognizioni specialistiche di soggetti qualificati né la straordinaria diligenza di alcune persone.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la gravità della condotta e i precedenti specifici, senza essere tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del comportamento, la risalenza nel tempo dei precedenti reati della stessa indole non è, da sola, decisiva; occorre considerare anche qualità e frequenza delle condotte antecedenti, e l'abitualità può ricorrere anche per reati commessi molto tempo prima.

Come è indicizzato

MaterieTruffaFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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