Cassazione Penale, Sentenza n. 29576/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/03/2024 che ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova concessa il 23/02/2022. Il Tribunale aveva rilevato due violazioni delle prescrizioni: il 19/11/2023 il ricorrente era stato trovato fuori dalla propria abitazione in orario non consentito (diffidato) e il 18/02/2024 era stato trovato in stato di ebbrezza fuori dall'abitazione dopo aver picchiato la moglie. Il Tribunale ha quindi revocato l'affidamento ritenendo le violazioni incompatibili con la prosecuzione della prova e ha fissato la decorrenza della revoca alla data della prima violazione (19/11/2023). Il ricorrente deduce vizio di motivazione, sostenendo che non sia stato effettuato un giudizio complessivo sulla gravità delle violazioni, che non si sono tradotte in nuovi reati, e che non si è tenuto conto del periodo positivo trascorso in prova, del concreto carico delle prescrizioni e della gravità oggettiva del comportamento nel fissare la decorrenza della revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ricordando che la revoca richiede una violazione e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova, valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice ma sindacabile sulla base della logicità e adeguatezza della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale ha motivato adeguatamente la revoca: le prescrizioni sono state violate due volte, la seconda violazione era di oggettiva gravità e il comportamento non è cambiato dopo la diffida; pertanto la prosecuzione dell'affidamento risultava inutile. Ha inoltre condiviso la scelta di far decorrere la revoca dalla prima violazione (19/11/2023) come momento oggettivo in cui il percorso di prova ha smesso di essere proficuo, richiamando l'orientamento che impone al Tribunale di tenere conto della durata delle limitazioni patite e della condotta in affidamento nel determinare il periodo di pena ancora da espiare. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 47, comma 11
"l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"
La norma richiede due presupposti per la revoca: la violazione e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione dell'affidamento. La valutazione di incompatibilità è discrezionale e richiede adeguata motivazione sul punto.
codice di procedura penale - art. 616, comma 1
La norma processuale è richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002 (Martola)
Principio secondo cui, in caso di esito negativo della prova, il Tribunale deve determinare il periodo di pena residua tenendo conto della durata delle limitazioni e della condotta tenuta durante l'affidamento; la data di una violazione può costituire un riferimento oggettivo per la decorrenza della revoca, una volta valutata l'inutilità della prosecuzione della prova.
Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo)
La revoca non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni: spetta al giudice valutare se tali violazioni siano incompatibili con la prosecuzione della prova e motivare adeguatamente.
Sez. 2, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino)
Ribadito l'obbligo del tribunale di sorveglianza di giustificare con motivazione logica e adeguata l'uso del potere di revoca dell'affidamento in prova.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova richiede la ricorrenza di una violazione e la valutazione che tale violazione sia incompatibile con la prosecuzione della prova; questa valutazione è discrezionale ma deve essere adeguatamente motivata.
- Non è necessario che la violazione si traduca in un nuovo reato per giustificare la revoca: anche gravi violazioni delle prescrizioni (es. violenze, stato di ebbrezza, inosservanza reiterata delle regole domiciliari) possono rendere incompatibile la prosecuzione dell'affidamento.
- La data di decorrenza della revoca può essere fissata al momento della prima violazione idonea a far ritenere che il percorso in prova abbia smesso di essere efficace, se la successiva valutazione complessiva conferma l'inutilità della prosecuzione.
- Il giudice deve considerare, nel valutare la misura e nel determinare la decorrenza della revoca, sia la condotta complessiva tenuta durante il periodo in affidamento sia il carico concreto delle prescrizioni, motivando come tali elementi influiscano sulla decisione.
- Le decisioni di revoca sono sindacabili dalla Corte di legittimità solo sulla base della logicità e adeguatezza della motivazione; una motivazione logica e circostanziata rende il provvedimento resistente alle censure.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali secondo le norme del codice di procedura penale.
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