Cassazione Penale, Sentenza n. 34762/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'inammissibilità dell'appello contro la sentenza di condanna per il tentato furto di merce (prodotti cosmetici e sanitari del valore complessivo di Euro 35,21), censurando il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Sostenevano che l'argomento del valore irrisorio della merce, la giovane età degli autori e le modalità non violente del fatto fossero elementi specifici rilevanti per la tenuità e che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato tali censure come aspecifiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d'appello avessero fornito ragioni specifiche e pertinenti per negare la causa di non punibilità: nonostante il basso valore della merce e il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., l'azione, commessa in concorso da tre persone con modalità organizzate e volta ad impossessarsi di beni non di prima necessità (cosmetici), aveva creato allarme sociale e mostrato un disvalore tale da escludere la tenuità. La Corte ha inoltre richiamato il principio che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non contesta in modo esplicito e argomentato le ragioni del provvedimento impugnato. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione in concorso di persone nell'azione delittuosa; la decisione considera la condotta congiunta come elemento aumentativo del disvalore
Riferimento alla causa di giustificazione o circostanze attenuanti collegate alla partecipazione; citato nel quadro normativo dei reati imputati
Norma che disciplina il furto; contestualizza l'illecito per il quale è stata pronunciata la condanna
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante specifica richiamata nel capo di imputazione (es. circostanze che qualificano il reato)
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la valutazione della tenuità è complessa e richiede una valutazione congiunta di modalità, grado di colpevolezza e entità del danno, e che l'organizzazione dell'azione e l'allarme sociale possono escludere la tenuità
Circostanza attenuante presa in considerazione (giovane età/altro attenuante); la Corte ha rilevato che tale attenuante non è stata ritenuta sufficiente a escludere la tenuità
art. 133, comma 1 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo; la Corte richiama che non è necessario esaminare tutti gli elementi ma indicare quelli ritenuti rilevanti
artt. 581, 604, 605, 192 c.p.p.
artt. 581, 604, 605, 192 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione ai vizi invocati (violazione di legge processuale e di motivazione e requisiti di specificità dell'impugnazione)
Giurisprudenza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022)
citazioni giurisprudenziali riportate nella motivazione
Richiami ai precedenti di legittimità sul principio della specificità dell'impugnazione e sui criteri per valutare la particolare tenuità: l'appello/ricorso deve affrontare esplicitamente e argomentare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; il giudizio di tenuità è complessivo e può escludersi per l'organizzazione del fatto e l'allarme sociale
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessaria una valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo: il basso valore del bene non è, di per sé, decisivo
- La partecipazione organizzata o in concorso di più persone e le modalità che mostrano una certa organizzazione possono escludere la tenuità anche quando il danno è modesto
- Argomentazioni quali la giovane età o l'assenza di violenza sono rilevanti, ma devono essere esplicitamente e specificamente dedotte e connesse ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; se sono generiche o non contrastano le ragioni del giudice di merito, risultano insufficienti
- In appello (e in Cassazione) vige l'onere di specificità: il motivo di impugnazione deve esplicitare e argomentare le critiche rispetto alle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento impugnato; la generalità o la mancata relazione con la ratio della decisione determina l'inammissibilità
- Quando il fatto arreca allarme sociale (per es. per la natura dei beni sottratti o per le modalità associative), il giudice può ritenere compatibile la condanna nonostante il modesto valore economico del danno
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