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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34762/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'inammissibilità dell'appello contro la sentenza di condanna per il tentato furto di merce (prodotti cosmetici e sanitari del valore complessivo di Euro 35,21), censurando il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Sostenevano che l'argomento del valore irrisorio della merce, la giovane età degli autori e le modalità non violente del fatto fossero elementi specifici rilevanti per la tenuità e che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato tali censure come aspecifiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d'appello avessero fornito ragioni specifiche e pertinenti per negare la causa di non punibilità: nonostante il basso valore della merce e il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., l'azione, commessa in concorso da tre persone con modalità organizzate e volta ad impossessarsi di beni non di prima necessità (cosmetici), aveva creato allarme sociale e mostrato un disvalore tale da escludere la tenuità. La Corte ha inoltre richiamato il principio che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non contesta in modo esplicito e argomentato le ragioni del provvedimento impugnato. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento alla partecipazione in concorso di persone nell'azione delittuosa; la decisione considera la condotta congiunta come elemento aumentativo del disvalore

  • art. 56 c.p.

    Riferimento alla causa di giustificazione o circostanze attenuanti collegate alla partecipazione; citato nel quadro normativo dei reati imputati

  • art. 624 c.p.

    Norma che disciplina il furto; contestualizza l'illecito per il quale è stata pronunciata la condanna

  • art. 625 comma 1 n. 7 c.p.

    art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Aggravante specifica richiamata nel capo di imputazione (es. circostanze che qualificano il reato)

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la valutazione della tenuità è complessa e richiede una valutazione congiunta di modalità, grado di colpevolezza e entità del danno, e che l'organizzazione dell'azione e l'allarme sociale possono escludere la tenuità

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante presa in considerazione (giovane età/altro attenuante); la Corte ha rilevato che tale attenuante non è stata ritenuta sufficiente a escludere la tenuità

  • art. 133 comma 1 c.p.

    art. 133, comma 1 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo; la Corte richiama che non è necessario esaminare tutti gli elementi ma indicare quelli ritenuti rilevanti

  • artt. 581, 604, 605, 192 c.p.p.

    artt. 581, 604, 605, 192 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione ai vizi invocati (violazione di legge processuale e di motivazione e requisiti di specificità dell'impugnazione)

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022)

    citazioni giurisprudenziali riportate nella motivazione

    Richiami ai precedenti di legittimità sul principio della specificità dell'impugnazione e sui criteri per valutare la particolare tenuità: l'appello/ricorso deve affrontare esplicitamente e argomentare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; il giudizio di tenuità è complessivo e può escludersi per l'organizzazione del fatto e l'allarme sociale

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessaria una valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo: il basso valore del bene non è, di per sé, decisivo
  • La partecipazione organizzata o in concorso di più persone e le modalità che mostrano una certa organizzazione possono escludere la tenuità anche quando il danno è modesto
  • Argomentazioni quali la giovane età o l'assenza di violenza sono rilevanti, ma devono essere esplicitamente e specificamente dedotte e connesse ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; se sono generiche o non contrastano le ragioni del giudice di merito, risultano insufficienti
  • In appello (e in Cassazione) vige l'onere di specificità: il motivo di impugnazione deve esplicitare e argomentare le critiche rispetto alle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento impugnato; la generalità o la mancata relazione con la ratio della decisione determina l'inammissibilità
  • Quando il fatto arreca allarme sociale (per es. per la natura dei beni sottratti o per le modalità associative), il giudice può ritenere compatibile la condanna nonostante il modesto valore economico del danno

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