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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13156/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità ex art. 589 c.p. per omicidio colposo derivante da investimento pedonale. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e mancanza del nesso causale, sostenendo che i giudici avevano confuso causalità della condotta con causalità della colpa e non avevano verificato ex ante se un comportamento alternativo lecito (riduzione della velocità) avrebbe effettivamente evitato l'evento; 2) errata applicazione della legge e travisamento della prova con riferimento alla stima della velocità del veicolo e alla prevedibilità dell'attraversamento del pedone (principio di affidamento), sostenendo che la condotta del pedone era repentina e imprevedibile e che le perizie e le testimonianze non provavano con certezza l'eccesso di velocità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero compiuto una valutazione circostanziata delle condizioni concrete (orario notturno, scarsa visibilità, vicinanza di attraversamento pedonale, dinamica ricostruita dalle perizie) e avessero correttamente applicato il principio secondo cui la violazione di una regola cautelare 'elastica' richiede la verifica che la condotta abbia determinato la concretizzazione del rischio che la regola mira a prevenire (causalità della colpa). La Corte ha inoltre confermato che il principio di affidamento è temperato dall'obbligo del conducente di prevedere, entro limiti ragionevoli, imprudenze altrui. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato onerato delle spese del procedimento e del versamento, a favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Delitto di omicidio colposo: la condanna è stata pronunciata perché il decesso del pedone è stato ritenuto conseguenza della condotta colposa del conducente.

  • art. 141 cod. strada

    Obbligo di moderare la velocità in relazione alle condizioni ambientali e del veicolo; la Corte ha ritenuto la violazione di tale regola come fondamento della responsabilità, essendo necessaria la capacità di padroneggiare il veicolo e prevedere rischi ragionevolmente prevedibili.

  • art. 190 C.d.S.

    Norme sul comportamento dei pedoni: la condotta imprudente del pedone (attraversamento fuori dalle strisce) è stata considerata concausa dell'evento ma non esimente, salvo che costituisca causa eccezionale e imprevedibile.

  • art. 41 c.p.

    Regola sulla causalità: la concausa colposa del pedone non esclude automaticamente la responsabilità del conducente se l'evento è riconducibile alla sua violazione della regola cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sul carico delle spese e sanzioni in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre le spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. pen.

    Riferimento procedurale relativo alla formulazione dei motivi di ricorso in materia penale, citato come riferimento formale per la struttura del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per valutare l'eventuale inammissibilità fondata su negligenza della parte; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare il ricorso proposto con colpa.

Massime di principio

  • In reati colposi derivanti da violazione di regole cautelari 'elastiche' (es. art. 141 C.d.S.) il giudice deve valutare le circostanze concrete del caso per verificare la 'causalità della colpa': non basta dimostrare la violazione della regola, occorre che tale violazione abbia concretamente determinato il rischio realizzatosi.
  • La prevedibilità dell'evento è centrale: il conducente deve adeguare la velocità non solo al limite legale, ma alle condizioni ambientali, di visibilità e di traffico, e deve ragionevolmente prevedere anche imprudenze altrui purché non siano eccezionali e imprevedibili.
  • Il principio di affidamento (affidarsi al comportamento lecito degli altri) è temperato nel traffico stradale dal dovere del conducente di tener conto di possibili comportamenti imprudenti di pedoni o altri utenti entro il limite della prevedibilità.
  • La mera divergenza sulla valutazione tecnica (perizie, stima della velocità) o testimoniali non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale: il giudice di merito può scegliere la valutazione probatoria purché la motivazione sia logica e congrua.
  • Per impugnare con successo in cassazione questioni di causalità nei reati colposi è necessario non solo criticare le valutazioni tecniche, ma dimostrare l'assenza di un fondamento logico nella motivazione del giudice di merito o l'insussistenza degli elementi che collegano la condotta al risultato.
  • La condotta del pedone, anche se colposa, non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: per assolvere il conducente occorre provare che il comportamento del pedone sia stato causa unica, atipica e imprevedibile dell'evento.

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