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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38902/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma inflitta dalla Corte d'Appello di Ancona che aveva ritenuto Luigi Marietti responsabile di plurime violazioni del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico/detenzione di stupefacenti) per fatti commessi tra 2016 e 2017. I motivi di ricorso sono due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a specifici capi di imputazione (nn. 49, 53 e 60) per presunta insufficienza probatoria — si sostiene che per il capo 49 la confessione sarebbe in realtà relativa ad altra sostanza (cocaina) e mancata verifica dell'attendibilità di terzi; per il capo 53 si contesta la copia della motivazione, un errore geografico e non aver considerato l'ipotesi di incontro fortuito o dichiarazioni che attribuivano l'acquisto ad altri; per il capo 60 si contesta il valore probatorio della sovrapponibilità della fascetta metallica e l'esistenza di altri fornitori. (2) Errata mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (ipotesi meno grave, possesso per spaccio vs traffico), richiesta in appello e ritenuta non accolta dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi vaghi, meramente avversativi e privi del necessario confronto critico con le motivazioni delle decisioni di merito (Giudice per le Indagini Preliminari e Corte d'Appello), che avevano adeguatamente motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando confessione, intercettazioni, incontri tra acquirenti e venditori, la sovrapponibilità degli indizi materiali e la reiterazione/numero dei cessionari e quantitativi. Quanto alla richiesta di riqualificazione ex comma 5 art.73 la Corte territoriale aveva spiegato, non illogicamente, perché non sussistessero i presupposti (non occasionalità, reiterazione, numerosi acquirenti, quantitativi). Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo; la condanna di merito resta quindi confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    La norma sanziona traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte ha interpretato e applicato il comma 1 ritenendo provata la finalità di cessione (non mero uso personale) sulla base di confessione, intercettazioni, incontri programmati, numero di cessioni e quantitativi.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Il comma 5 disciplina ipotesi attenuate (possessione per uso personale o casi meno gravi). La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la riqualificazione al comma 5 a causa della reiterazione, della non occasionalità, del numero di acquirenti e dei quantitativi, motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la responsabilità per indebito esercizio dell'azione penale e le conseguenze in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha valutato che non vi fosse assenza di colpa nella presentazione del ricorso e pertanto ha impartito la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016

    Il decreto disciplina l'applicazione della 'motivazione semplificata' in Cassazione. La Corte ha avviato motivazione semplificata in presenza di principi già consolidati e condivisi, come previsto dal decreto.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per valutare l'eventuale responsabilità del ricorrente nella proposizione del gravame e la conseguente applicazione di sanzioni.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione è necessario un confronto critico e specifico con le motivazioni delle decisioni di merito; argomentazioni generiche o meramente avversative sono assunte come inammissibili.
  • La confessione dell'imputato, se resa senza riserve quando era edotto delle accuse e delle prove, ha forte valore probatorio e può essere corroborata da intercettazioni e incontri rilevati dagli atti.
  • Per distinguere traffico/detenzione ai fini di spaccio da possesso per uso personale (riqualificazione ex art.73 comma 5) i criteri principali sono: reiterazione delle cessioni, numerosità dei compratori, modalità/luoghi degli incontri, quantitativi e presenza di elementi organizzativi; l'assenza di tali indici può giustificare la riqualificazione, la loro presenza la esclude.
  • Indizi materiali (es. sovrapponibilità di fascette o packaging) acquisiscono valore probatorio se collegati ad altri elementi (confessioni, intercettazioni, riscontri investigativi); la sola diffusione dell'oggetto non esclude automaticamente il nesso se connesso ad altri indizi.
  • Errori formali o di dettaglio (es. inesattezze geografiche nelle motivazioni) non comportano automaticamente l'annullamento se la motivazione complessiva è logica, congrua e permette di comprendere le ragioni della decisione.
  • La proposizione di ricorso infondato o meramente ripetitivo può comportare l'inammissibilità e l'obbligo di rifondere le spese processuali e una sanzione pecuniaria, salvo che non sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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