Cassazione Civile, Ordinanza n. 37012/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale impugnato dalla contribuente dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per asserita inesistenza della notifica. In cassazione l’Amministrazione deduceva, con due motivi connessi, la validità della notificazione dell’appello eseguita tramite operatore postale privato e la tempestività dell’invio; sosteneva inoltre che, in ogni caso, la costituzione della controparte avesse sanato l’eventuale vizio ai sensi dell’art. 156 c.p.c. La Corte ha invece rilevato che, alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 299/2020, la notificazione eseguita da operatore privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma tale nullità non sana il difetto di certezza legale della data di consegna ai fini del rispetto del termine di impugnazione. Poiché nel fascicolo mancava prova idonea della ricezione dell’appello entro il termine semestrale e la costituzione dell’appellata era comunque successiva alla scadenza, l’impugnazione risultava tardiva e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello resa dal giudice tributario regionale, ma sulla base della tardività della notificazione dell’appello e non dell’inesistenza della notifica in sé. Ha ritenuto decisivo che l’Amministrazione non avesse fornito prova certa della tempestiva ricezione dell’atto da parte della contribuente; la costituzione di quest’ultima, avvenuta oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, non poteva sanare la decadenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della resistente.
Norme richiamate
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera, ai fini della tempestività dell’impugnazione, quando manca la certezza legale della data di perfezionamento della notifica.
Quando la sentenza di primo grado non è notificata, l’appello deve essere proposto entro il termine semestrale dal deposito della sentenza stessa.
L’appello tributario tardivo è inammissibile; la verifica della tempestività può condurre alla declaratoria di inammissibilità per decadenza.
Massime di principio
- La notificazione di atti giudiziari eseguita tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la nullità non elimina il problema della prova della tempestiva consegna dell’atto.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, non rileva il solo momento della spedizione o della consegna del plico all’operatore postale: occorre la certezza legale della ricezione dell’atto da parte del destinatario.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non può neutralizzare la decadenza dall’impugnazione quando l’atto risulti comunque tardivo rispetto al termine perentorio.
- L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività è rilevabile d’ufficio ed è collegata a interessi indisponibili, sicché non è sanata dalla costituzione della parte appellata se questa interviene oltre il termine utile.
- L’onere di provare la tempestività della notificazione dell’impugnazione grava su chi propone l’atto impugnatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →