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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06992/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso; in appello, la commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello incidentale della contribuente e, accogliendo in parte l'appello principale dell'Ufficio, aveva ritenuto legittimo l'accertamento salvo la sanzione ai fini IVA. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e sosteneva che il giudice d'appello avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza dell'Ufficio dall'esercizio del potere di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973. La Corte ha però qualificato la doglianza come censura di omessa pronuncia su un motivo di appello incidentale, quindi come vizio riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.; ha ritenuto inammissibile il motivo perché non formulato come nullità della sentenza, ma come vizio motivazionale ex n. 5, senza univoco riferimento alla nullità derivante dall'omissione di pronuncia.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile l'unico motivo, osservando che, in caso di omessa pronuncia su una domanda o eccezione, la censura deve essere ricondotta al vizio di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 112 c.p.c., mentre nella specie la ricorrente aveva insistito esclusivamente sul vizio di cui al n. 5 e sulla cassazione per omesso esame. Ne è seguita la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio di cui al n. 5 non è la corretta base per denunciare l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione; se la censura riguarda l'assenza di decisione, occorre veicolarla come nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia va ricondotta a questo vizio, in relazione all'art. 112 c.p.c., quando si deduce la mancata decisione su un motivo o un'eccezione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l'omissione di pronuncia integra un vizio di nullità deducibile in cassazione.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata dalla contribuente per eccepire la decadenza dell'ufficio dall'accertamento.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato ai fini della specificità del ricorso, con riferimento all'indicazione degli atti e del contenuto delle doglianze.

  • art. 4 c.p.c.

    Citata indirettamente nel richiamo alla nullità della decisione per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Quando si denuncia in cassazione la mancata pronuncia del giudice di merito su una domanda, eccezione o motivo di gravame, il vizio va sussunto nell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., e non nel vizio di motivazione di cui al n. 5.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, pur lamentando un'omissione decisoria, non deduca in modo univoco la nullità della sentenza e si limiti a parlare di omesso esame, motivazione mancante o violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi immediatamente e inequivocabilmente riconducibili a una delle tassative ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; non è necessaria una formula sacramentale, ma è indispensabile la corretta sostanza della censura.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere convertita in un motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. solo perché la parte ne invochi la cassazione per vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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