Cassazione Civile, Ordinanza n. 21705/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione di una clausola del contratto collettivo del commercio (art. 228, comma 2) che disciplina la sospensione del dipendente coinvolto in un procedimento penale. In primo grado l’impugnativa della sospensione cautelare era stata accolta, ma la corte d’appello ha riformato la decisione rigettandola, ritenendo che la norma collettiva consenta al datore di lavoro di sospendere facoltativamente il lavoratore, in caso di reato non colposo e libertà provvisoria, con effetto anche sulla retribuzione; ha inoltre qualificato la misura come cautelare, provvisoria e non disciplinare, e ha escluso la violazione del ne bis in idem rispetto a un precedente procedimento disciplinare definito con conciliazione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 228, comma 2, per avere la corte interpretato la clausola come attributiva di un potere di sospensione senza limiti temporali e con effetto sostanzialmente privativo della retribuzione anche dopo la cessazione della misura cautelare restrittiva; (2) violazione della stessa norma per mancata indicazione, da parte del datore, dei motivi della sospensione, che sarebbero autonomi rispetto al processo penale; (3) violazione degli artt. 2104 e 2106 c.c., per avere ricondotto la sospensione al potere disciplinare anziché a quello direttivo. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e, per le ragioni di specialità della disciplina collettiva, anche il secondo e il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 228 del contratto collettivo, che disciplina i procedimenti penali, prevede espressamente la facoltà del datore di lavoro di sospendere dal servizio e dalla retribuzione il dipendente imputato di reato non colposo che abbia ottenuto la libertà provvisoria. Ha ribadito che la sospensione cautelare prevista dalla contrattazione collettiva ha natura autonoma, provvisoria e non disciplinare, ed è distinta dal procedimento disciplinare, che potrà eventualmente essere avviato all’esito del processo penale. Ha osservato che la questione relativa alla mancata indicazione dei motivi della sospensione era comunque nuova e richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Ha infine rilevato che la qualificazione del potere datoriale non incide sull’applicazione della norma speciale. Condanna il ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 228, comma 2, contratto collettivo CONFCOMMERCIO
"Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo. In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso."
La clausola attribuisce al datore un potere di sospensione facoltativa e speciale, operante in pendenza del procedimento penale, con effetto anche sulla retribuzione, distinto dal potere disciplinare.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la sospensione non andasse ricondotta al potere disciplinare; la Corte ritiene la censura non idonea a superare l’applicazione della disciplina speciale.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione della sospensione come misura disciplinare; la Corte esclude che tale qualificazione sia decisiva rispetto alla norma collettiva speciale.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la sospensione cautelare non è sanzione disciplinare e, quindi, non ricade nella procedimentalizzazione prevista per il potere disciplinare.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la contrattazione collettiva disciplina espressamente la sospensione cautelare del lavoratore coinvolto in un procedimento penale, tale misura opera come fattispecie speciale e autonoma rispetto al procedimento disciplinare, con possibilità di sospensione anche della retribuzione se previsto dalla clausola.
- La sospensione cautelare prevista dalla disciplina collettiva ha natura provvisoria e interinale: esaurisce i suoi effetti in relazione all’esito del procedimento penale e non coincide con una sanzione disciplinare.
- Le censure che presuppongono una diversa qualificazione del potere datoriale non sono decisive se la norma collettiva attribuisce comunque il potere di sospensione in termini speciali.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano nuovi accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
- Una volta venuti meno i presupposti della sospensione cautelare, l’eventuale esito del procedimento penale può fondare, se del caso, l’attivazione di un successivo procedimento disciplinare; in caso di assoluzione, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nella posizione lavorativa secondo la disciplina applicabile.
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