Sentenza n. 15635/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza del 17 giugno 2025 di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza del 17 giugno 2025 volta al riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha chiesto che l’Amministrazione fosse condannata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il motivo centrale è il superamento del termine legale per provvedere sulla domanda di riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito; ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, sussisteva il silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la documentazione specificamente riferita alla ricorrente e di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. La valutazione dovrà considerare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata complessiva, livello e qualità della formazione, e dovrà valutare l’equipollenza, disponendo se necessario misure compensative appropriate e proporzionate; spetta inoltre all’autorità verificare se le qualifiche ed esperienze acquisite soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste. Per il caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, con facoltà di delega e termine ulteriore di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il procedimento di riconoscimento del titolo estero deve essere concluso con un provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”;
Nel valutare l’equipollenza del titolo formativo estero, l’autorità può disporre, quando occorra, misure compensative che siano appropriate e proporzionate.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto: a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Nel giudizio sul silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato; in questo caso il termine giudiziale è stato fissato in 120 giorni.
Massime di principio
- Il silenzio-inadempimento è configurabile quando, alla data di proposizione del ricorso, è scaduto il termine legale per concludere il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero.
- Nel riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando durata complessiva, livello e qualità della formazione e verificando se le qualifiche e le esperienze soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste.
- La valutazione di equipollenza di un titolo formativo estero può comportare misure compensative, purché siano appropriate e proporzionate.
- Accertata l’inerzia, il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e disporre, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta con un termine ulteriore per l’esecuzione.
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