Cassazione Civile, Ordinanza n. 37330/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un correntista aveva proposto domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, ottenendo in primo grado la condanna alla restituzione di euro 121.852,71 oltre interessi. La banca aveva appellato, ma la Corte d'appello aveva rigettato anche l'eccezione di prescrizione, ritenendo necessario che l'istituto di credito allegasse specificamente l'inesistenza di un fido oppure il superamento dell'affidamento concordato, così da dimostrare la natura solutoria dei versamenti. Nel ricorso per cassazione la banca ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, per opporre la prescrizione nell'azione di ripetizione relativa a un conto corrente assistito da apertura di credito è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersi della prescrizione, senza dover indicare le singole rimesse solutorie né il dies a quo del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo della banca. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15895/2019 secondo cui, nel giudizio di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, l'onere di allegazione dell'eccezione di prescrizione è assolto dall'istituto di credito con la semplice deduzione dell'inerzia del correntista e della volontà di profittare della prescrizione, senza necessità di indicare specificamente le rimesse ritenute prescritte. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
presupposti ex art. 380 bis c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata in presenza dei presupposti per la definizione accelerata
violazione e falsa applicazione
richiamato in relazione all'onere di allegazione/prova dell'eccezione di prescrizione nel giudizio di ripetizione di indebito bancario
violazione e falsa applicazione
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione e alla necessità o meno di indicare il dies a quo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia
dedotto come ulteriore vizio, ma assorbito dall'accoglimento del motivo principale
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di somme indebitamente versate in un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, il convenuto che eccepisca la prescrizione non è tenuto, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, a indicare specificamente le singole rimesse ritenute solutorie, essendo sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittare della prescrizione.
- La decorrenza della prescrizione nelle controversie su conto corrente affidato va valutata alla luce della distinzione tra versamenti ripristinatori e solutori, ma l'onere di allegazione dell'eccezione di prescrizione non richiede, in via preliminare, la puntuale indicazione analitica di tutte le poste che si assumono prescritte.
- Quando la Corte di cassazione ravvisi la contrarietà della decisione di merito a un principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite, può cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito per il riesame conforme al principio enunciato.
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