Cassazione Penale, Ordinanza n. 26918/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi e aveva adeguatamente giustificato il mancato accoglimento della richiesta di esclusione della recidiva reiterata specifica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica contestata. In sostanza si censurava la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza della recidiva e sulla sua rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza di merito aveva motivato in modo puntuale richiamando le risultanze del casellario giudiziale e i benefici penitenziari già goduti, valorizzando inoltre il fatto che l'imputato era tornato a delinquere commettendo ulteriori reati della medesima indole, dato ritenuto indice di accresciuta pericolosità sociale.
Norme richiamate
La recidiva reiterata specifica è stata ritenuta correttamente applicata o comunque non esclusa, perché supportata da precedenti penali, benefici penitenziari già fruiti e dalla nuova commissione di reati della medesima indole, indice di maggiore pericolosità sociale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è infondata quando la sentenza di merito abbia dato conto, con motivazione specifica, dei precedenti penali e della reiterazione di condotte criminose analoghe, poiché tali elementi possono sorreggere il giudizio di maggiore pericolosità sociale.
- La mancata esclusione della recidiva non integra vizio di motivazione se il giudice di merito richiama dati oggettivi del casellario giudiziale e il percorso criminoso successivo dell'imputato.
- La commissione di nuovi reati della medesima indole dopo la fruizione di benefici penitenziari può essere valorizzata quale indice sintomatico di persistenza criminale e di aggravamento della pericolosità.
- Quando il ricorso per cassazione risulta manifestamente infondato, esso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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