Sentenza del 20/02/2020 n. 4409 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
C. Design aveva impugnato presso la CTP di Teramo avvisi di pagamento TARES/TARI (acconto 2014, TARES 2013 suppletivo, conguaglio 2014) ritenendo difetto del presupposto impositivo: i rifiuti prodotti sarebbero rifiuti speciali assimilabili per quantità e quindi non soggetti a TARES/TARI, e denunciava l'omessa utilizzazione del servizio pubblico di raccolta e violazione del regolamento comunale (art.10, comma 3). La CTP dichiarò inammissibile il ricorso; la CTR invece lo accolse annullando gli avvisi sulla base del regolamento comunale (art.10, comma 3) che escludeva la soggettività TARES per i rifiuti prodotti dall'attività. Il Comune di Atri propose ricorso per cassazione deducendo (i) omissione di motivazione e mancato esame della natura degli atti in relazione a un precedente accertamento con adesione relativo a diverse annualità (2008-2012), (ii) violazione del regime dell'accertamento con adesione (art.9 del regolamento comunale/Delib. comunale), e (iii) vizio di motivazione rispetto all'onere probatorio del Comune circa produzione di rifiuti eccedenti quanto dichiarato. La Corte di legittimità ha esaminato se gli avvisi impugnati fossero conseguenziali all'accertamento con adesione e quindi non impugnabili e se sussistesse omesso esame delle prove sulla natura dei rifiuti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto che l'accertamento con adesione richiamato dal Comune riguardava annualità 2008-2012 e il tributo TARSU, mentre gli avvisi impugnati riguardavano le annualità 2013-2014 e i tributi TARES/TARI: pertanto gli avvisi non erano atti puramente consequenziali dell'adesione e potevano essere impugnati. Ha richiamato il principio secondo cui, se un atto manifesta una pretesa tributaria chiara, può essere impugnato anche se non ricompreso tassativamente nell'elenco dell'art.19 D.Lgs.546/1992. Inoltre la Corte ha considerato vincolante, per i fatti stabili (natura dei rifiuti, modalità di smaltimento, determinazione delle superfici tassabili), il giudicato formatosi con precedente sentenza CTP n.381/2018 (annullamento accertamento TARI 2014) che aveva accertato la natura di rifiuti speciali e lo smaltimento a cura del contribuente per la stessa annualità; ciò ha rafforzato la posizione del contribuente per le superfici produttive. Resta confermata la tassazione delle superfici di uffici/studi donde si producono rifiuti urbani. Condanna del Comune al pagamento delle spese di lite (Euro 5.000 oltre oneri).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 art. 19
L'elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma non esclude che possano essere impugnati altri atti che manifestano una pretesa tributaria ben individuata (gli 'inviti al pagamento' contenenti pretesa tributaria sono impugnabili).
D.Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione)
L'accertamento con adesione rende intangibile la pretesa oggetto del concordato rispetto alle annualità e tributi oggetto dell'adesione; non si estende automaticamente ad annualità/tributi differenti.
Regolamento comunale di Atri, art. 10 comma 3
Secondo il regolamento comunale, alcune tipologie/quantità di rifiuti possono essere escluse dalla TARES/TARI (rifiuti speciali smaltiti a cura del produttore); i giudici di merito hanno ritenuto tale norma idonea a escludere la soggettività per determinati locali e attività.
Regolamento comunale di Atri, art. 9 (richiamato)
Rinvio al regime dell'accertamento con adesione e alla sua applicazione ai tributi comunali; la Corte ha ritenuto però che la disciplina dell'adesione non potesse essere invocata per anni/tributi diversi da quelli definiti con adesione.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater
Disposizione sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento ulteriore del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione rende intangibile la pretesa concordata ma tale intangibilità riguarda le specifiche annualità e il tributo oggetto della definizione: non estende automaticamente la sua efficacia a anni o tributi diversi.
- Un 'invito al pagamento' o avviso di pagamento, pur non elencato testualmente tra gli atti dell'art.19 D.Lgs.546/1992, è impugnabile se l'atto manifesta una pretesa tributaria chiara e determinata.
- Il giudicato su questioni di fatto costitutive e tendenzialmente permanenti (es. natura del rifiuto, modalità di smaltimento, determinazione delle superfici tassabili) vincola anche per le annualità successive.
- L'onere di provare la produzione di rifiuti ulteriori e tassabili grava sull'Amministrazione comunale; la documentazione del contribuente circa natura speciale dei rifiuti e la loro gestione a cura e spese proprie può escludere la tassazione TARI/TARES per quelle superfici.
- Nel contenzioso tributario è necessario distinguere tra atti meramente esecutivi/consequentiali di una definizione già operata e atti che, pur formali come 'avvisi', introducono una nuova e autonoma pretesa impositiva suscettibile di impugnazione.
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