Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20599/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro il diniego dei rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen., lamentando la mancata attivazione, da parte del Giudice specializzato, dei poteri istruttori (art. 666, comma 5 c.p.p., richiamato nel ricorso) per dirimere la discordanza tra le affermazioni del detenuto e le informazioni fornite dall'Amministrazione penitenziaria. Ha richiamato la giurisprudenza che prevede, in presenza di dubbi o divergenze non altrimenti superabili, l'onere dell'Amministrazione di fornire elementi di smentita e il principio di vicinanza della prova.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente valutato le deduzioni del detenuto e le informazioni acquisite dall'Istituto di pena, con motivazione logica e puntuale. Sul punto metratura, il Tribunale ha accertato che il ricorrente ha fruito di uno spazio personale compreso tra tre e quattro metri quadrati, circostanza non contestata; quanto ai fattori aggiuntivi (limitata fruizione di aria, scarsa luminosità, infiltrazioni ecc.), le risultanze fornite dall'Amministrazione sono state ritenute analitiche e sufficienti a smentire il carattere degradante della detenzione. Pertanto non sussisteva un'incertezza probatoria tali da imporre l'attivazione dei poteri istruttori ex officio. Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    rimedi risarcitori per condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della CEDU

    L'art. 35-ter è stato interpretato come rimedio compensativo volto a riparare condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU; la sua applicazione richiede la prova della violazione e consente al magistrato di sorveglianza poteri di verifica e intervento, ma non impone automaticamente accertamenti istruttori quando le informazioni dell'Amministrazione sono analitiche e non sussista incertezza probatoria insuperabile.

  • art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Richiamato per distinguere la tutela preventiva-inibitoria (art.35-bis) dalla tutela risarcitoria (art.35-ter); rappresenta lo strumento volto a porre fine tempestivamente a trattamenti contrari al senso di umanità.

  • art. 3 CEDU

    Criterio di riferimento per valutare se le condizioni di detenzione siano degradanti o inumane; la violazione è valutata anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che individua soglie di gravità (es. meno di 3 mq presunzione forte di violazione) e richiede verifica di fattori aggiuntivi quando lo spazio è tra 3 e 4 mq.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Poteri istruttori del Giudice specializzato nel corso del procedimento; il loro esercizio è necessario quando sussiste un'incertezza probatoria non altrimenti superabile, ma non è obbligatorio se le informazioni amministrative risultano complete e credibili.

  • Giurisprudenza Corte EDU e di legittimità (es. Torreggiani, Mursic, Di Primo, Lucchese)

    Mursic: forte presunzione di violazione sotto 3 mq; Lucchese e Di Primo: presunzione relativa di veridicità delle dichiarazioni del detenuto e onere per l'Amministrazione di fornire elementi di smentita ove manchino informazioni ufficiali

    La giurisprudenza ammette, nei casi di assenza di dati ufficiali, una presunzione relativa a favore del detenuto che può determinare inversione dell'onere della prova; tuttavia, quando l'Amministrazione fornisce dati storici e relazioni analitiche, il giudice può valutare tali elementi senza attivare ulteriori accertamenti istruttori.

Massime di principio

  • La presunzione relativa di veridicità delle dichiarazioni del detenuto opera principalmente quando mancano informazioni ufficiali dell'Amministrazione; se invece l'Amministrazione produce relazioni analitiche e dati storici, il giudice può ritenere superata l'incertezza probatoria.
  • Uno spazio personale inferiore a 3 mq in cella collettiva determina una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; uno spazio tra 3 e 4 mq richiede la verifica di fattori aggiuntivi (aria aperta, luce, riscaldamento, condizioni igienico-sanitarie) per configurare trattamento degradante.
  • I poteri istruttori del giudice (art. 666 c.p.p.) devono essere esercitati quando esiste un'incertezza probatoria non altrimenti superabile; la mera divergenza tra la versione del detenuto e la relazione del carcere non impone automaticamente l'avvio di indagini supplementari se la documentazione amministrativa è dettagliata e coerente.
  • Il principio di vicinanza della prova implica che l'Amministrazione, se in possesso degli elementi rilevanti, ha l'onere di esibirli o fornire una risposta convincente alle allegazioni del detenuto; l'assenza di tali elementi può giustificare l'inversione dell'onere probatorio.
  • La tutela ai sensi dell'art. 35-ter è di natura compensativa e richiede una valutazione complessiva e motivata delle condizioni di detenzione: il rigetto della domanda è legittimo quando il giudice fonda la decisione su elementi obiettivi e documentali ritenuti sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.