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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04861/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La persona istante aveva chiesto l'applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere, verosimilmente l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo non indicata una effettiva residenza e una concreta possibilità lavorativa: dagli atti risultava che l'istante si trovava in Germania, a domicilio ignoto, con conseguente impossibilità di valutare prospettive di rieducazione e prevenzione. Nel ricorso per cassazione si deduceva carenza e illogicità della motivazione, sostenendo che nell'istanza era stato indicato un domicilio in Torino e prodotta documentazione lavorativa, e che la presenza in Germania era solo occasionale, essendo comunque facilmente reperibile quando contattato dalla polizia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione del decreto impugnato, che aveva valorizzato la mancanza di una residenza in Italia, circostanza in realtà confermata dallo stesso ricorrente, il quale aveva indicato di vivere a Torino solo come ospite di un connazionale. Ha inoltre rilevato che il decreto aveva logicamente considerato la nota della Polizia di Stato sul mancato rintraccio dell'istante in Italia, essendo egli in Germania, circostanze non negate dal ricorrente. In più, il ricorso è stato ritenuto carente sotto il profilo dell'autosufficienza quanto al preteso svolgimento dell'attività lavorativa, perché tale attività era stata solo allegata e non dimostrata con la necessaria documentazione, essendo stata prodotta soltanto una generica disponibilità all'assunzione. Conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    richiamato solo indirettamente come tipo di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, senza specifica citazione testuale nel provvedimento

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento che nega o dichiara inammissibile una misura alternativa alla detenzione, il ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi del decreto impugnato.
  • La deduzione di vizio motivazionale non è ammissibile quando la decisione impugnata ha fondato il diniego su circostanze fattuali puntualmente indicate e il ricorrente si limita a prospettare una diversa lettura degli stessi dati senza smentirli in modo specifico.
  • In materia di misure alternative, la mancanza di una stabile e verificabile residenza nel territorio nazionale e l'assenza di un concreto e documentato supporto lavorativo possono legittimare una valutazione negativa sulla percorribilità del trattamento rieducativo e sulla concreta controllabilità del soggetto.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso impone che i fatti posti a fondamento della censura, come l'esistenza di un'attività lavorativa o di un domicilio stabile, siano allegati e documentati in modo adeguato; non è sufficiente una mera affermazione o una generica disponibilità all'assunzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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