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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32476/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di revisione della sentenza di condanna (GUP Palermo 21/05/2018, definitiva 02/04/2021) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. relativa alla partecipazione all'associazione mafiosa nigeriana "Black Axe". La difesa ha dedotto travisamento dei fatti e vizio cumulativo della motivazione, sostenendo che le sentenze di assoluzione pronunciate in altro procedimento (p.p. n.1696/2014 RGNRDDA Palermo) che hanno escluso l'esistenza o l'operatività dell'articolazione palermitana (il cosiddetto "Forum") renderebbero inconciliabili i giudicati e giustificherebbero la revisione della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che la sentenza impugnata ha correttamente valutato che le pronunce assolutorie del processo ordinario non hanno accertato l'inesistenza dell'associazione Black Axe in termini tali da rendere oggettivamente inconciliabili i giudicati: le assoluzioni hanno riguardato la valutazione della prova circa una specifica diramazione palermitana (Forum) e sono frutto di diversa valutazione probatoria e di attendibilità di collaboratori, non di una negazione dei fatti storici già accertati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inconciliabilità ai fini della revisione richiede incompatibilità oggettiva tra gli elementi fattuali accertati, non una mera divergenza nella valutazione giuridica o nella credibilità dei mezzi di prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è quella applicata nella sentenza di condanna per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Black Axe"; la Corte ha ritenuto che i precedenti di legittimità abbiano qualificato il c.d. cuit Black Axe come associazione di tipo mafioso e che nel caso fosse stata adeguatamente valorizzata la prova a supporto della condanna.

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La Corte interpreta il criterio di "inconciliabilità" tra sentenze irrevocabili restrittivamente: non si tratta di mera contraddittorietà logica tra valutazioni giuridiche, ma di oggettiva incompatibilità tra gli elementi fattuali accertati nelle due decisioni. Dunque la diversa valutazione delle stesse risultanze probatorie in giudizi diversi non costituisce, di per sé, causa di revisione.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Riguarda le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la sentenza osserva che la diversa valutazione dell'attendibilità soggettiva delle loro dichiarazioni in altro processo non è sufficiente a fondare la revisione in assenza di prova della falsità delle dichiarazioni stesse.

Massime di principio

  • La revisione per inconciliabilità richiede un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle due sentenze, non la semplice discordanza nella valutazione giuridica o probatoria delle medesime circostanze.
  • In procedimenti associativi va distinto il "fatto-reato" (qualificazione giuridica dell'associazione) dai fatti storici (rapporti, condotte, reati specifici): la revoca opera solo se una sentenza definitiva nega i medesimi fatti storici che hanno sorretto la condanna.
  • La diversa valutazione della credibilità dei collaboratori o dei riscontri probatori in un altro processo non comporta automaticamente la revisione della condanna, salvo dimostrazione della falsità delle dichiarazioni su cui si vuole fondare la revisione.
  • La scelta del rito e il diverso compendio probatorio disponibile possono legittimamente produrre esiti opposti tra procedimenti; tale divergenza deve essere valutata ma non automaticamente equiparata a inconciliabilità dei giudicati.
  • In casi analoghi, la difesa che invoca la revisione deve documentare l'esistenza di un contrasto oggettivo tra i fatti accertati nei due giudicati (es. fatti storici negati in un processo e affermati nell'altro), non limitarsi a contestare ragioni logiche o motivazioni del diverso giudice.

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