Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1935/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art.416-bis c.p., Locale dell'Ariola, 'ndrina Maiolo) e per detenzione/porto di armi da guerra e comuni da sparo (capi R e S). Due motivi principali: 1) vizio di motivazione e carenza di gravi indizi in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa e alle contestazioni relative alle armi, con censura sulla presunta genericita' dei rinvii alla richiesta di misura, sulla non riconducibilita' del ricorrente agli atti dei collaboratori di giustizia e sull'irrilevanza delle intercettazioni; contestazione dell'uso, ai fini associativi, di condotte relative ai capi L e L2 la cui misura era stata annullata. 2) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari (artt.274-275 c.p.p.), con riferimento al cosiddetto "tempo silente" (ultima condotta nel 2019) e alla mancata prova del pericolo di recidiva o della attualita' del pericolo per la sicurezza pubblica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica di vizi di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentito riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi sulla base di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni ambientali/telematiche e riscontri investigativi (perquisizione con rinvenimento di un fucile cal.12 con matricola abrasa, riferimenti tecnici alle armi nelle conversazioni, ruolo del Fusca come persona di fiducia e armiere della consorteria). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che per i reati di mafia opera una presunzione relativa di sussistenza della custodia cautelare ex art.275 comma 3 c.p.p.; il cosiddetto tempo silente non è di per sé sufficiente a superare tale presunzione e, nel caso concreto, non emergono elementi oggettivi di dissociazione o di interruzione dei legami mafiosi. Conseguenza: rigetto del ricorso e permanenza della misura custodiale.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta applicabile; la Corte conferma che elementi indiziari complessivi (collaboratori, intercettazioni, riscontri) possono dimostrare la partecipazione e la messa a disposizione stabile dell'indagato per il sodalizio.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari: la Corte può censurare solo vizi di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non riconsiderare i fatti o proporre una ricostruzione alternativa.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e alla valutazione delle prove testimoniali; utilizzato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione di norme che ne compromettesse la motivazione.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari e sulle misure personali. In particolare art.275 comma 3 è stato interpretato come fonte di una presunzione relativa di adeguatezza della custodia per reati di mafia, superabile solo con elementi oggettivi che dimostrino la dissociazione o l'esaurimento dell'attività associativa.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato a supporto del principio di presunzione relativa delle esigenze cautelari per talune fattispecie; la Corte osserva che la giurisprudenza non ammette che il solo "tempo silente" abbatta automaticamente tale presunzione.

Massime di principio

  • In cassazione avverso provvedimenti cautelari il controllo sulla motivazione è limitato: la Corte valuta solo vizi di legge o manifesta illogicità, non può riequilibrare le valutazioni di merito o offrire ricostruzioni alternative dei fatti.
  • Per i reati di tipo mafioso opera una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari (art.275 c.p.p.); il decorso di tempo tra i fatti e la misura ('tempo silente') non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo, salvo elementi oggettivi di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa.
  • Intercettazioni significative, dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e riscontri investigativi (perquisizioni, rinvenimento di armi o segni riconducibili alle conversazioni) possono costituire un quadro indiziario idoneo a fondare la gravità indiziaria per la custodia cautelare.
  • La qualifica di 'ruolo operativo' nell'organizzazione (es. persona di fiducia, armiere, custode di mezzi/armi) e la disponibilità di luoghi o strumenti per l'attività criminosa aggravano la prognosi di pericolosità e giustificano misure cautelari più afflittive.
  • Se una parte censura la motivazione appellando elementi già valutati dal giudice di merito, la Corte rigetta le censure se il giudice ha dato risposte puntuali e non manifestamente illogiche; il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.