Cassazione Civile, Ordinanza n. 09553/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una agenzia immobiliare volta ad ottenere dal cliente il pagamento della provvigione per una mediazione relativa alla compravendita di un immobile. L'agenzia sosteneva di avere fatto visitare l'abitazione al futuro acquirente nel maggio 2012, ma che l'affare non era andato a buon fine allora perché il proprietario non aveva più voluto vendere; in seguito aveva appreso che lo stesso immobile era stato venduto nel luglio 2013 tramite un'altra agenzia, presso la quale l'acquirente aveva poi concluso l'affare e pagato la provvigione. Il giudice di pace aveva accolto la domanda dell'agenzia, mentre il Tribunale di Vicenza, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo non provato il nesso eziologico tra l'attività del primo mediatore e la conclusione dell'affare, evidenziando che la visita dell'immobile era stata sì effettuata tramite l'agenzia attrice, ma senza consegna di documentazione o indicazione del proprietario, e che la vendita era poi avvenuta con l'intervento di altra agenzia. Con il ricorso per cassazione l'agenzia ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente valorizzato un documento sottoscritto dal venditore, il riconoscimento dell'attività mediatoria da parte dello stesso venditore, il pagamento in via transattiva di una provvigione e l'asserita inattendibilità di un testimone; in sostanza lamentava che il giudice di merito avesse svalutato prove decisive e non avesse riconosciuto il diritto alla provvigione nonostante la visita dell'immobile fosse avvenuta per suo tramite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato il fatto storico rilevante, cioè l'attività svolta dall'agenzia e la visita dell'immobile, ma avesse poi valutato le prove nel senso che l'affare fosse stato concluso per il tramite di altra agenzia, con interruzione del nesso causale tra attività del primo mediatore e conclusione del contratto. Ha inoltre osservato che il pagamento della provvigione da parte del venditore in base a una transazione non costituiva un fatto decisivo ai fini del diritto azionato. La censura, quindi, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. È stata anche esclusa la denunciata contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza impugnata aveva comunque una motivazione percepibile e non apparente, tale da consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Seguono la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non basta lamentare un diverso apprezzamento delle prove o degli elementi istruttori.
la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione
La contraddittorietà motivazionale rileva come nullità solo se la motivazione manca, è apparente o incomprensibile; non è denunciabile per contestare la mera logica del ragionamento decisorio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
In caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
pari a quello dovuto per il ricorso principale
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio motivazionale se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il diritto del mediatore alla provvigione presuppone il nesso causale tra l'attività di mediazione e la conclusione dell'affare; se l'operazione viene conclusa tramite un diverso intermediario, il nesso può ritenersi interrotto.
- La motivazione è censurabile come nullità solo quando sia del tutto mancante, apparente o incomprensibile; non è sufficiente dedurre che il percorso argomentativo sia illogico o non condivisibile.
- Il pagamento di una somma in forza di una transazione non è, da solo, fatto decisivo idoneo a dimostrare il diritto alla provvigione, potendo dipendere da ragioni varie e non necessariamente riconducibili all'attività di mediazione.
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