Cassazione Penale, Ordinanza n. 33348/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il ricorso non articolasse un reale vizio di legittimità, ma soltanto una richiesta di rivalutazione del merito su profili già compiutamente scrutinati dal giudice di sorveglianza. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso che aveva revocato 315 giorni di liberazione anticipata nei confronti del ricorrente. In cassazione si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il ricorrente contestava la valutazione della grave condotta illecita di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ritenuta dal Tribunale incompatibile con i presupposti del beneficio e già accertata, nei suoi contorni e nella sua protrazione temporale, con sentenza irrevocabile.
Norme richiamate
La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata valorizzata come condotta grave, obiettivamente disvaliosa e incompatibile con i presupposti della liberazione anticipata; la sua già avvenuta affermazione irrevocabile ha impedito la rivalutazione in sede di legittimità.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di sorveglianza, non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- La revoca della liberazione anticipata può essere sorretta dalla valutazione di una condotta illecita grave, già definitivamente accertata, quando essa risulti obiettivamente incompatibile con i presupposti del beneficio.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in censure meramente valutative e non evidenzia fratture logiche o giuridiche della decisione impugnata, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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