Cassazione Penale, Ordinanza n. 04064/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato: la censura ignorava il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sancito dall'art. 69, ultimo comma, c.p. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in concorso. L'unico motivo dedotto in cassazione denunciava violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, sostenendo l'erroneità del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte ha inoltre rilevato che una memoria difensiva trasmessa telematicamente non poteva essere esaminata perché depositata oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
indicano il reato per cui è stata confermata la condanna in appello, ossia furto in concorso.
la memoria difensiva depositata telematicamente oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza non può essere considerata.
prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, rendendo infondata la doglianza sul punto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è manifestamente infondato quando la legge prevede espressamente il divieto di prevalenza in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
- La declaratoria di inammissibilità è corretta quando il ricorso si fonda su una richiesta incompatibile con un espresso limite legale al bilanciamento delle circostanze.
- Le memorie difensive depositate oltre il termine stabilito per l'udienza non possono essere prese in considerazione dalla Corte.
Come è indicizzato
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