Cassazione Penale, Sentenza n. 19238/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/07/2021 che aveva rigettato l'istanza di applicazione in executivis della continuazione tra due condanne relative a fatti commessi nel novembre 2008 (una per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale del 12/11/2008; l'altra per furto aggravato e uso fraudolento di carta bancomat del 04/11/2008). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p., inosservanza degli artt. 125, 648 e 671 c.p.p. e vizi di motivazione per mancata analitica verifica degli indici che fanno ritenere l'esistenza di un unico disegno criminoso (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità delle modalità esecutive, presenza di complice e programmazione). Contestava inoltre l'eccessivo rilievo attribuito ai precedenti dell'interessato senza spiegare perché essi escludessero la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, investita del rinvio, non abbia eseguito l'analitica disamina richiesta dalla precedente sentenza di annullamento e abbia dato eccessivo peso ai precedenti del ricorrente senza motivare in modo non manifestamente illogico il superamento degli indici favorevoli alla continuazione. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.
Norme richiamate
Norma sulla continuazione tra reati; la sentenza richiama la necessità di accertare l'unità del disegno criminoso e la programmazione dei reati per poter riconoscere la continuazione anche in sede di esecuzione.
Richiamato tra le norme processuali invocate in relazione a vizi di motivazione e alla corretta tutela procedimentale nel giudizio di esecuzione.
Richiamato come riferimento procedurale nell'impugnazione dell'atto di esecuzione; utilizzato dal ricorrente per denunciare vizi procedurali e di motivazione.
Richiamato nell'ambito delle doglianze procedurali connesse al provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) - Rv. 270074
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce i criteri per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione) e la necessità di una verifica approfondita anche in sede esecutiva.
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Richiamata in relazione all'obbligo, in caso di rinvio, di demandare la decisione a diversa composizione giudicante.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra più reati in sede di esecuzione il giudice deve compiere un'analitica verifica dei concreti indici: omogeneità tipologica, tutela del medesimo bene giuridico, contiguità spazio-temporale, identità delle modalità esecutive, presenza di programmazione e sistematicità.
- La mera prossimità temporale o la somiglianza delle condotte non sono da sole sufficienti: il giudice deve motivare specificamente perché tali elementi non configurino un unico disegno criminoso.
- I precedenti penali dell'interessato non possono costituire, da soli, ragione sufficiente per escludere la continuazione; il loro rilievo deve essere esplicitato e collegato agli altri indici rilevanti.
- Se la Corte di rinvio non segue le indicazioni della Cassazione e non fornisce una motivazione analitica sul superamento degli indici favorevoli alla continuazione, la Cassazione annulla e rinvia nuovamente.
- In caso di annullamento con rinvio e richiesta di nuovo esame, il processo deve essere assegnato a diversa composizione giudicante, come misura a tutela della imparzialità e del corretto esame del motivo.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di illustrare i criteri logici e le ragioni per cui ritiene superati gli indici addotti dal richiedente; la motivazione deve essere coerente e non manifestamente illogica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19137/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19138/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19145/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19177/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19178/2022 del 16/05/2022
- Sentenza penale · 16 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19180/2022 del 16/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →