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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14835/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un accertamento tributario impugnato dalla contribuente. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la contribuente aveva ottenuto accoglimento, con compensazione delle spese. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione, respinto quanto al merito, mentre la contribuente aveva ottenuto cassazione della sola statuizione sulle spese, con rinvio al giudice di merito. Nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria aveva liquidato in favore della contribuente compensi per il giudizio di secondo grado e per quello di cassazione, ma non aveva liquidato le spese del giudizio di rinvio. La contribuente ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per omessa liquidazione dei compensi relativi al giudizio di rinvio, da considerare autonomo rispetto al giudizio di legittimità; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione dei compensi di appello e cassazione, ritenuta eccessiva e asseritamente errata anche perché il valore della controversia avrebbe dovuto comprendere imposta, sanzioni e interessi; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di primo grado, deducendo che la soccombenza andasse valutata sull'esito complessivo del giudizio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, infondato il secondo e inammissibile il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di rinvio e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ha rigettato il secondo motivo e dichiarato inammissibile il terzo. La statuizione impugnata resta quindi cassata solo in relazione al profilo delle spese del giudizio di rinvio, che dovranno essere liquidate dal giudice del rinvio tenendo conto dell'autonomia di tale fase e dell'esito complessivo e globale del processo, ma con riferimento alla sola questione delle spese oggetto della precedente cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nel caso dedotta dalla contribuente per la liquidazione delle spese

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del mancato esame di un fatto decisivo o di motivazione apparente; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile o non decisiva

  • art. 91 c.p.c.

    la liquidazione delle spese segue la soccombenza; il giudice deve liquidare autonomamente anche le spese del giudizio di rinvio, se tale fase è stata effettivamente svolta

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa nei limiti previsti dalla norma ratione temporis, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente esplicitate

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    la cassazione con rinvio apre una nuova fase processuale, autonoma e rescissoria nei limiti del decisum rescindente

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato solo per l'atto con cui la resistente ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza di discussione

  • art. 5, comma 4, D.M. 55/2014

    invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza, ai fini della liquidazione dei compensi, del valore della controversia comprensivo di imposta, sanzioni e interessi

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario il valore della controversia corrisponde al valore dell'atto impugnato, cioè all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione con rinvio è una fase autonoma, con propria attività difensiva e propria regolamentazione delle spese; le relative spese non possono essere assorbite nella liquidazione del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione riguarda soltanto le spese processuali, l'esito complessivo della lite ai fini della nuova regolamentazione va valutato con riferimento alle censure sulle spese, non al merito della controversia ormai definito.
  • La determinazione dei compensi professionali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei minimi tariffari o per vizi di legittimità specificamente dedotti e autosufficientemente illustrati.
  • Nel processo tributario il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese, coincide con il valore dell'atto impugnato e non comprende interessi e sanzioni.
  • La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è meramente astratta, apparente o non coerente con il modello legale, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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