Cassazione Penale, Sentenza n. 6066/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare relative a pena di due anni per estorsione tentata (fatto 2013). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 47 e 47-ter, comma 1-bis, dell'ordinamento penitenziario e illogicità della motivazione perché, a suo avviso, il Tribunale non avrebbe valorizzato il percorso socio-riabilitativo documentato (relazione sociale del Comune di Cremona), l'idoneità del domicilio e la modestia del fatto; contestava inoltre la valorizzazione dei precedenti (affermazione di una condanna per omicidio) e l'uso di pendenze ancora in corso come motivo ostativo; sosteneva infine di essere solo il formale intestatario di un conto usato per accrediti illeciti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente esercitato la sua discrezionalità valutativa nei limiti di legge, avendo considerato i molteplici e variegati precedenti penali e la pendenza di due procedimenti per truffa (2023 e 2024) come indicatori di pericolosità sociale e rischio di recidiva; ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi sufficienti a fondare una prognosi favorevole per l'applicazione delle misure alternative. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), art. 47
art. 47, legge n. 354 del 1975
L'art. 47 attribuisce al Tribunale di sorveglianza il potere-dovere di svolgere attività istruttoria e valutare elementi relativi alla condotta del condannato, ai precedenti, a pendenze processuali e alle informazioni di polizia ai fini dell'adozione di misure alternative
Legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), art. 47-ter, comma 1-bis
art. 47-ter, comma 1-bis, legge n. 354 del 1975
L'art. 47-ter, comma 1-bis, richiede una prognosi favorevole e la meritevolezza del condannato per l'accesso ad alcune misure alternative (in particolare la detenzione domiciliare nella versione più restrittiva), e consente al giudice di tenere conto della gravità del reato, dei precedenti e delle pendenze processuali
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per addebitare al ricorrente le spese di cassazione
Massime di principio
- La concessione di misure alternative presuppone una prognosi favorevole: non basta l'assenza di elementi negativi, occorrono elementi positivi concreti a sostegno della risocializzazione
- Precedenti penali numerosi e variegati e procedimenti penali pendenti sono motivi legittimi per ritenere attuale la pericolosità sociale e negare misure alternative
- La valutazione sull'opportunità di misure alternative è riservata alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza purché la motivazione resti entro limiti logici e giuridici; censure meramente confutative difficilmente riescono in cassazione
- Chi chiede misure alternative deve documentare in modo chiaro e probante gli elementi positivi (percorso riabilitativo, rapporto con il domicilio, attività lavorativa/progettualità concrete) e fornire prove per correggere eventuali inesattezze nei rilievi (es. inesistente condanna per reato grave)
- La presenza di contestazioni circa l'uso formale di strumenti (es. conto corrente) richiede elementi probatori per sminuire la rilevanza delle pendenze: affermazioni generiche non sono sempre sufficienti a modificare il giudizio prognostico
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