Ordinanza n. 3267/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento del 17.10.2025 del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale -Ambasciata Italiana in Colombo, notificato il 17.10.2025, di rigetto della richiesta del visto n.20250008850 del 30.09.2025 nonché della revoca, per mancata conferma, del Nulla osta n. PPC/L/Q/2024/100548 della Prefettura di Piacenza da parte del datore di lavoro per l’assunzione di personale subordinato straniero beneficiante dei “decreti flussi” ai sensi del Decreto Flussi di cui alla Legge 21.06.2022 n.73, nonché di tutti gli atti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato da parte dell’Ambasciata italiana in Colombo e revoca, per mancata conferma datoriale, del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura di Piacenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per lavoro subordinato e la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura di Piacenza nell’ambito dei decreti flussi, chiedendo anche misure cautelari. Alla camera di consiglio il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di competenza territoriale, sottoposto alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La questione riguarda il rapporto tra il provvedimento prefettizio relativo al nulla osta, autonomamente e immediatamente lesivo, e il successivo diniego del visto consolare, ritenuto connesso per accessorietà nell’ambito di una procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio del titolo richiesto dalla straniera.
La decisione
Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ritenendo che la competenza relativa alla revoca del nulla osta adottata dalla Prefettura di Piacenza attragga anche quella relativa al diniego del visto adottato dall’autorità consolare. Il giudice ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., perché tale disposizione disciplina l’impugnazione cumulativa dell’atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale lesivo, mentre nella fattispecie la revoca del nulla osta era autonomamente e immediatamente lesiva. Ha tuttavia ravvisato una connessione tra causa principale e causa accessoria, tale da giustificare la concentrazione delle controversie davanti a un unico giudice, in applicazione dei principi del simultaneus processus, dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, nonché dell’art. 32 c.p.a., dell’art. 39, comma 1, c.p.a. e dell’art. 31 c.p.c. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Emilia-Romagna nei termini perentori previsti dall’art. 15 c.p.a. Il TAR ha inoltre rilevato che la Prefettura aveva comunicato il ripristino dell’istanza datoriale e il rilascio, l’11 febbraio 2026, di un nuovo nulla osta, demandando al giudice competente ogni valutazione sulle relative sopravvenienze. Le spese della fase sono state compensate e non è stata esaminata la domanda cautelare.
Norme richiamate
La competenza territoriale è inderogabile.
Il principio di inderogabilità non impedisce di individuare, in presenza di connessione qualificata tra cause, un unico giudice territorialmente competente secondo i principi processuali generali.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
La disposizione opera per l’impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale lesivo; non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
Dichiarata l’incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei termini perentori previsti dal codice.
Richiamato nell’ordinanza in relazione alla trattazione della questione di competenza.
Conferma la possibilità di cumulare domande giudiziali davanti allo stesso giudice e costituisce ulteriore fondamento della concentrazione processuale delle controversie connesse.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
Consente il ricorso alla disciplina e ai principi del codice di procedura civile in materia di connessione e competenza.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo.
La domanda accessoria può essere concentrata davanti al giudice competente per la domanda principale, anche quando gli atti siano adottati da autorità diverse, se sussiste una connessione qualificata.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica la concentrazione davanti a un unico giudice delle controversie connesse.
Il principio della ragionevole durata del processo concorre a fondare la concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice.
Consente al giudice di rilevare una questione rilevata d’ufficio e sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo a monte è autonomamente e immediatamente lesivo, l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non trova applicazione, poiché riguarda esclusivamente l’impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e di un atto conseguenziale dal quale deriva la lesione.
- La competenza territoriale relativa all’impugnazione di un provvedimento prefettizio autonomamente lesivo può attrarre, per connessione tra causa principale e causa accessoria, la competenza relativa all’impugnazione di un successivo provvedimento adottato da un’autorità diversa, quando entrambi gli atti si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria.
- Il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse, fondato sull’effettività della tutela giurisdizionale e sulla ragionevole durata del processo, può operare anche in assenza di una specifica disciplina del mutamento della competenza territoriale per connessione nel codice del processo amministrativo.
- La domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale, ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.a. e dell’art. 31 c.p.c., anche quando la domanda principale e quella accessoria riguardino provvedimenti adottati da amministrazioni diverse, purché sussista una connessione qualificata.
- In una procedura unitaria finalizzata al rilascio di un titolo per lavoro subordinato a favore di uno straniero, la competenza territoriale relativa all’impugnazione della revoca o del diniego del nulla osta al lavoro adottato dalla prefettura può attrarre quella relativa al diniego del visto adottato dall’autorità consolare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →