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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26530/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti personalmente dagli imputati dopo l'entrata in vigore della riforma che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto personalmente distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, che aveva confermato la loro condanna per un reato in materia di stupefacenti. La Corte di cassazione ha rilevato che i ricorsi erano stati sottoscritti direttamente dagli imputati in data successiva al 3 agosto 2017, quindi in vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere presentato direttamente dalla parte, ma debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto direttamente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La sottoscrizione personale del ricorso da parte dell'imputato, se avvenuta dopo l'entrata in vigore della riforma, determina l'inammissibilità del gravame senza necessità di ulteriori approfondimenti di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica l'art. 616 c.p.p. con condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati in materia di lavoro
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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