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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16176/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva riqualificato il fatto da ricettazione a furto aggravato e ridotto la pena. Ha articolato due motivi: (1) omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che ampia documentazione prodotta in appello non era stata considerata; (2) vizio del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato, come prescritto dall'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen., la "capacità a delinquere" desumibile dalla condotta contemporanea e successiva al reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze attengono al trattamento sanzionatorio ma che il ricorrente, in appello, aveva formulato le richieste in ordine gerarchico: in via principale la riqualificazione come furto, in via subordinata l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, e solo in ulteriore subordinazione la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Poiché la Corte territoriale ha accolto la domanda principale (riqualificazione), non si è verificato l'evento condizionato che avrebbe reso operative le domande subordinate; pertanto la contestazione sul trattamento sanzionatorio deve considerarsi come non proposta e non poteva essere fondata. La Corte ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'impossibilità di dolersi in Cassazione di benefici non richiesti in sede di merito. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen.

    La norma impone di valutare anche la "capacità a delinquere" desumibile dalla condotta contemporanea e successiva al reato nella determinazione della pena; tuttavia la Corte ha considerato che tale esame riguarda il trattamento sanzionatorio e può essere rimesso soltanto se la relativa domanda è stata effettivamente e utilmente proposta in sede di merito.

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    La norma è stata indicata come base della richiesta attenuante subordinata presentata dall'appellante; la Corte territoriale non l'ha esaminata perché ha accolto la richiesta principale (riqualificazione), rendendo inoperante la domanda subordinata.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento per i poteri ufficiosi del giudice in sede di merito; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di esercitare poteri officiosi (es. applicazione di circostanze attenuanti generiche) non può essere invocato in Cassazione se l'interessato non ha formulato in modo efficace la relativa richiesta nel merito.

  • Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    Principio giurisprudenziale secondo cui l'imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) se non lo ha richiesto in giudizio di merito; la Corte ha esteso analogicamente il principio ad altri poteri ufficiosi.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per fondare la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00 a titolo di contributo per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se in sede di appello si presentano richieste alternative o subordinate, e la Corte territoriale accoglie la domanda principale, le domande subordinate condizionate si intendono non proposte e non possono poi costituire motivo di ricorso per Cassazione.
  • Il giudice di merito non è tenuto a motivare su benefici o circostanze attenuanti generiche che l'imputato non ha efficacemente richiesto; l'omessa richiesta impedisce il controllo in Cassazione.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sull'applicazione di circostanze attenuanti presuppongono che tali rimedi siano stati espressamente e indipendentemente prospettati nel corso del giudizio di merito.
  • Il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di aver richiesto in merito un beneficio (es. sospensione condizionale) si può estendere ad altri poteri officiosi: per ottenere tutela in Cassazione occorre aver dato al giudice di merito la possibilità di decidere.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a versamenti in favore della Cassa delle ammende; è quindi opportuno formulare le istanze processuali in modo chiaro, completo e non esclusivamente condizionale.

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