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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16337/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il cumulo di varie sentenze e la fissazione del dies ad quem al 1.12.1990 (data dell'arresto). Il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23.6.2021 rigettò la domanda. Con ricorso per cassazione si denunciò la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: il GIP avrebbe infatti utilizzato, ai fini della decisione, un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale di Catania in data 16.6.2021 che era stato acquisito dopo l'udienza camerale del 19.4.2021 (dopo la riserva), senza dar luogo a nuovo confronto tra le parti; inoltre si contestava che alcune pene oggetto del provvedimento fossero già state interamente espiate e che il provvedimento stesso fosse stato adottato da organo incompetente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per la ragione assorbente che il GIP aveva posto a base della decisione un documento acquisito dopo la celebrazione dell'udienza camerale e dopo la riserva, senza riassumere il contraddittorio. Sulla base della giurisprudenza di legittimità citata, la decisione adottata in presenza di elementi acquisiti fuori udienza dopo la riserva è nulla per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. (contraddittorio). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Catania per un nuovo giudizio nel pieno contraddittorio tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la decisione fondata su elementi acquisiti dopo la riserva e senza riaprire il contraddittorio sia nulla ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), perché viola il diritto delle parti di partecipare alla formazione della prova e di replicare.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento esecutivo penale e i provvedimenti di cumulo; il ricorso originariamente aveva ad oggetto il cumulo delle sentenze ex art. 663, e la decisione impugnata aveva fatto ricorso a un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale.

  • artt. 73, 76, 78 cod. pen.

    Norme substantive sul cumulo delle pene e sulla determinazione delle pene da applicare; richiamate dal ricorrente in relazione alla corretta determinazione del cumulo e del dies ad quem.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo come principio processuale pertinente alla tempestività e modalità di proposizione di deduzioni difensive; il ricorrente ha lamentato che non è stato rispettato il necessario contraddittorio rispetto al nuovo atto acquisito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme di diritto della cassazione che il ricorrente ha indicato come mezzo di impugnazione per dedurre violazione di legge e mancata applicazione di norme processuali rilevanti.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può basare la propria decisione solo sulle prove e sui documenti formalmente acquisiti e ammessi prima della chiusura del contraddittorio: elementi acquisiti dopo la riserva devono essere portati a conoscenza delle parti e richiedono la fissazione di una nuova udienza.
  • Se il giudice acquisisce o prende in considerazione documenti nuovi dopo l'udienza camerale e la riserva, è obbligatorio riaprire il contraddittorio per consentire alle parti di formulare osservazioni e conclusioni; in mancanza la decisione è nulla per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.
  • La valutazione del cumulo delle pene deve tener conto dell'effettiva espiazione delle pene temporanee: non possono essere poste in esecuzione pene già integralmente scontate.
  • Quando la decisione si fonda su un provvedimento emesso da altra autorità (es. Procura generale), occorre verificare la competenza di quell'organo e garantire comunque il confronto tra parti sul contenuto del provvedimento prima della decisione.
  • In caso di utilizzo di nuovi elementi processuali dopo la riserva, la parte interessata può chiedere l'annullamento e il rinvio dell'atto per violazione del diritto di difesa; la Corte di legittimità tende ad annullare e rinviare per consentire il pieno contraddittorio.

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