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Ordinanza

Ordinanza n. 2312/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento A) del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1); B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, e conseguentemente per l’annullamento e/o la riforma: D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, per l’effetto, per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto;

Giustizia amministrativa202414025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bandi e decreti ministeriali che prevedono graduatorie composte dai soli candidati vincitori, nonché graduatorie definitive dei concorsi docenti prive dei nominativi degli idonei non vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i decreti ministeriali n. 205 e n. 206 del 26 ottobre 2023 e i decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui prevedono o applicano la compilazione delle graduatorie definitive con l'indicazione dei soli candidati vincitori, omettendo i candidati che abbiano superato le prove selettive e ottenuto una valutazione positiva dei titoli, ma non siano rientrati nel numero dei posti banditi. È stata chiesta anche la pubblicazione di graduatorie recanti tutti gli idonei, con indicazione della relativa posizione e del punteggio, nonché la condanna delle amministrazioni ai sensi dell'art. 30 c.p.a. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di legittimità dedotti, poiché rileva la necessità di estendere il contraddittorio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle strutture responsabili dell'attuazione degli interventi PNRR, nonché a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie impugnate, potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento.

La decisione

Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle relative strutture responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti PNRR, in quanto parti necessarie ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, nonché nei confronti dei candidati inseriti nelle graduatorie impugnate, quali controinteressati. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami: i ricorrenti dovranno chiedere, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso e degli atti richiesti; l'amministrazione dovrà pubblicare la comunicazione entro i successivi 20 giorni; i ricorrenti dovranno depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro 10 giorni dall'adempimento. L'udienza pubblica è stata fissata al 9 dicembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulle censure sostanziali, sull'annullamento degli atti o sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108

    Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato

    La disposizione impone la partecipazione necessaria al giudizio delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, con notificazione secondo le regole previste per gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 1, comma 4, lettera l), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108

    Richiamato quale fondamento dell'individuazione delle strutture responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti quale base della domanda di condanna risarcitoria; l'ordinanza non si pronuncia sulla sua fondatezza.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso amministrativo può incidere sulla posizione di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate, questi devono essere chiamati in giudizio quali controinteressati, mediante integrazione del contraddittorio.
  • Nei giudizi disciplinati dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 devono essere evocate le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, secondo le modalità di notificazione previste per gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati renda necessario un adempimento collettivo, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione e successivo deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzo

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