Cassazione Civile, Sentenza n. 20191/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia ha rideterminato la rendita catastale di due unità immobiliari nel Comune di Roma (Via Luigi Settembrini n.1) ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. La contribuente ha dedotto molteplici censure (nove motivi) tra cui carenze motivazionali dell'atto di classamento, omissioni del giudice d'appello nel decidere eccezioni processuali relative all'inammissibilità o alla modalità di notifica dell'appello dell'Ufficio, omissione della produzione o dell'allegazione dell'atto che avrebbe provveduto alla revisione dei parametri della microzona, errata distribuzione dell'onere della prova, e mancata valutazione delle perizie tecniche della contribuente. In sostanza la questione principale verteva sul contenuto motivazionale minimo richiesto per gli atti di revisione parziale del classamento per microzona e sulla corretta ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il quinto e il sesto motivo di ricorso (relativi all'omessa allegazione dell'atto di revisione dei parametri della microzona e all'errata inversione/distribuzione dell'onere della prova), assorbiti i restanti motivi, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dall'Ufficio nell'avviso impugnato risultasse sintetica e generica: non venivano indicate in termini concreti i significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano che avrebbero giustificato la revisione dei parametri della microzona e la ricaduta concreta sulla singola unità immobiliare, con conseguente lesione del diritto di difesa. Per le oscillazioni giurisprudenziali emerse, la Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio tra le parti.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
Prevede la revisione parziale del classamento per microzone come presupposto del riallineamento delle rendite catastali; la Corte richiede che, pur trattandosi di operazione diffusa, l'atto amministrativo fornisca una motivazione rigorosa che spieghi gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e la ricaduta sul singolo immobile
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 1 e art. 51 richiamati)
Norme di processo tributario richiamate nei motivi relativi all'inammissibilità e alle formalità proprie dell'appello dell'Ufficio; il giudice deve esaminare le eccezioni procedurali sollevate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Consente la doglianza in Cassazione per violazione di norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione; i motivi invocati hanno riguardato sia la violazione di norme sostanziali sia omissioni nella decisione delle questioni rilevanti
Codice di procedura civile, art. 112
Richiama il principio dell'obbligo del giudice di pronunciare su tutte le questioni rilevanti; i motivi lamentavano omissioni di pronuncia su eccezioni rilevanti sollevate dalla contribuente
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto necessario pronunciarsi sulla corretta collocazione dell'onere probatorio nel procedimento di riclassamento catastale
D.P.R. 14 giugno 1998, n. 138, art. 8 (commi 3 e 7)
I criteri edificiari e posizionali rilevano nella determinazione della classe e della rendita; anche se la revisione per microzona si ancori al valore medio di microzona, le caratteristiche edilizie del fabbricato devono essere valutate e giustificate nella motivazione dell'atto quando incidono sulla singola unità
Corte Costituzionale, sent. n. 249/2017
Affermata la legittimità della scelta legislativa di operare per microzone ma richiamata l'esigenza di una motivazione rafforzata nelle operazioni diffuse, per assicurare la conoscenza dei motivi del provvedimento e il diritto di difesa del contribuente
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Cass. n. 21176/2016, n. 19810/2019, n. 1543/2020, n. 32546/2019, n. 3111/2019)
Orientamenti contrastanti ma tendenzialmente consolidatisi nel senso che, dopo Corte Cost. 249/2017 e successiva giurisprudenza, l'atto di riclassamento ex art. 1, c. 335 richiede motivazione che non si limiti a generici richiami al rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona, ma specifichi gli elementi che hanno concretamente inciso sulla microzona e la ragione della ricaduta sul singolo immobile
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 l'atto amministrativo deve fornire una motivazione concreta e specifica: indicare quali elementi hanno modificato la microzona e in quale misura tali elementi hanno inciso sul singolo immobile, permettendo così al contribuente di conoscere i presupposti dell'intervento e di difendersi.
- La revisione per microzona non esime l'Amministrazione dall'indicare i dati fattuali e l'argomentazione che collegano lo scostamento dei parametri di microzona alla variazione di classe e rendita dell'unità immobiliare; riferimenti meramente generici al rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona possono essere insufficienti.
- Le caratteristiche edilizie e posizionali previste dal DPR 138/1998 vanno comunque considerate nella determinazione della rendita della singola unità: l'atto deve spiegare perché, nonostante il criterio microzonale, tali caratteristiche non ostano (o viceversa giustificano) la ricaduta della revisione sulla specifica unità.
- L'onere della prova è rilevante: l'Amministrazione deve fornire elementi che giustifichino la revisione; il contribuente può allegare elementi contrari (perizie, documenti) che, se non adeguatamente considerati dall'atto o dal giudice, possono portare all'annullamento.
- Le omissioni procedurali (mancata allegazione di atti fondamentali, questioni sulla regolarità della notifica, inversione dell'onere della prova) devono essere esaminate dal giudice d'appello e, se decisive, possono determinare la cassazione; in Cassazione si deve verificare la rilevanza di tali omissioni sulla legittimità dell'atto impugnato.
- In caso di contrasto o oscillazioni nella giurisprudenza il giudice di legittimità privilegia la tutela del diritto di difesa e l'obbligo di motivazione rafforzata per le operazioni diffuse: ciò implica che, nella prassi, l'Amministrazione dovrebbe corredare gli avvisi di riclassamento di dati e riferimenti analitici facilmente verificabili.
- Se la motivazione dell'atto risulta insufficiente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere la causa nel merito accogliendo il ricorso del contribuente; può altresì compensare le spese processuali quando rilevanti contrasti giurisprudenziali abbiano inciso sulla controversia.
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