Cassazione Civile, Sentenza n. 20026/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del Giudice di Pace e ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, perché riesamini l'opposizione alla luce dei principi giuridici richiamati. Sono state ordinate le spese del giudizio di legittimità a carico della parte resistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione allo decreto prefettizio di espulsione del 20/04/2020. Il ricorrente lamentava la mancata traduzione del provvedimento nella lingua a lui nota (georgiano), essendo il decreto redatto in italiano e inglese; censurava la decisione del giudice di pace che aveva ritenuto non rilevanti vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sulle finalità della legge e che il diritto di difesa non fosse compromesso poiché il ricorrente aveva comunque potuto contattare un legale.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Riferimento al diritto di difesa e al giusto processo come garanzie costituzionali in sede di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Richiamata come parametro del giusto processo e delle garanzie di partecipazione e tutela processuale dello straniero.
Patto internazionale sui diritti civili e politici (legge n. 881/1977)
Invocato in connessione con i diritti fondamentali dell'interessato relativi alla partecipazione al procedimento e alla tutela dei diritti civili.
d.lgs. n. 286/1998, art. 2, comma 6
Riferimento formale alle modalità di notificazione del provvedimento allo straniero e all'impiego di interprete per la comunicazione dell'atto.
d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 7
Norma centrale: impone che il decreto di espulsione sia comprensibile per il destinatario; la mancata traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero o in lingua veicolare determina la nullità del provvedimento salvo che l'Amministrazione provi l'impossibilità concreta di predisporre la traduzione (es. rarità della lingua).
Richiamato per negare l'applicazione del principio di sanatoria proprio del processo civile (raggiungimento dello scopo) alla validità dei requisiti dell'atto amministrativo di espulsione.
Cass. 1635/2011
Precedente citato che in passato aveva ritenuto incensurabile l'attestazione amministrativa di impossibilità a tradurre; la Corte, tuttavia, in massima sintesi qui richiama l'evoluzione giurisprudenziale che richiede verifiche più approfondite.
Cass. 14733/2015; Cass. 13323/2018; Cass. 24015/2020; Cass. 5837/2022
Giurisprudenza consolidata secondo cui la traduzione in lingua veicolare per irreperibilità di traduttore madrelingua è insufficiente salvo prova concreta e plausibile dell'impossibilità di predisporre una traduzione nella lingua dell'espellendo.
Cass. 11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass. 22607/2015
Principi che attribuiscono al giudice di merito l'onere di accertare concretamente la conoscenza della lingua da parte dello straniero, valutando elementi probatori come le dichiarazioni rese nel foglio-notizie.
Cass. 16962/2011; Cass. 18878/2017; Cass. 2953/2019
Ulteriori pronunce che affermano l'indisponibilità del principio di sanatoria e i limiti di sindacato in fatto sul presunto conocimiento linguistico se non adeguatamente provato.
Massime di principio
- Il decreto di espulsione deve essere tradotto nella lingua conosciuta dal destinatario o, in mancanza, in una lingua veicolare solo se l'Amministrazione prova l'impossibilità concreta a ottenere una traduzione nella lingua madre (es. rarità) e tale motivazione risulti plausibile al giudice.
- L'onere di provare che lo straniero conosce la lingua in cui è stata redatta o tradotta la comunicazione grava sull'Amministrazione; il giudice di merito deve accertare questa conoscenza sulla base di elementi probatori (es. dichiarazioni nel foglio-notizie).
- La mera attestazione amministrativa di indisponibilità di un interprete, senza adeguata motivazione concreta, non è sufficiente a sanare la mancata traduzione; la traduzione in lingua veicolare non elimina automaticamente la nullità.
- Il principio del 'raggiungimento dello scopo' (ad es. il contatto con un legale) non sana la nullità del provvedimento di espulsione derivante dall'omessa traduzione quando è in gioco la comprensione di diritti fondamentali.
- La nullità derivante dalla mancata traduzione rileva come invalidità e va dedotta mediante opposizione al provvedimento (ricorso in opposizione), e non può essere ricondotta al regime di sanatoria del processo civile.
- In materia di diritti fondamentali dello straniero la valutazione deve essere rigorosa: il giudice non può eludere l'obbligo motivazionale dell'Amministrazione né sostituirsi a questa con valutazioni ex post che giustifichino la carenza formale.
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