Cassazione Civile, Sentenza n. 20035/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice di Pace di Trapani che aveva respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione del Prefetto del 3 luglio 2020 e il conseguente decreto di trattenimento presso il C.P.R. Brunelleschi di Torino. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del trattenimento nel periodo 18 giugno 2020 - 3 luglio 2020 e sosteneva la tardività del decreto di espulsione e della convalida del trattenimento, invocando violazioni degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Motivazione: il periodo di quarantena precauzionale disposto durante l'emergenza COVID-19 (ex art. 1, lett. d) d.l. n.19/2020 e successive disposizioni) costituisce una limitazione della libertà di circolazione (art.16 Cost.) e non una privazione della libertà personale; pertanto tale periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n.127/2022 che ha escluso la natura di coercizione fisica della quarantena obbligatoria. Conseguenza pratica: l'espulsione e il trattenimento disposti dopo la quarantena non sono considerati tardivi. Non sono state attribuite spese agli intimati per mancata attività difensiva.
Norme richiamate
decreto-legge n.19/2020, art.1, lett. d)
Ha imposto quarantena precauzionale ai soggetti provenienti dall'estero; la Corte ha ritenuto che limiti la libertà di circolazione e non configuri privazione della libertà personale
decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 (art.1, comma 6 e art.2, comma 3) convertito nella legge 14 luglio 2020, n.74
Regolamentazioni sulla quarantena obbligatoria che, secondo la Corte costituzionale, incidono sulla libertà di circolazione ma non integrano coercizione fisica o privazione della libertà personale
d.lgs. n.286/1998, art.13
Norma sulle espulsioni: la Corte ha ritenuto che il periodo di quarantena non vada computato nel calcolo dei termini rilevanti per l'espulsione
d.lgs. n.286/1998, art.14
Norma sul trattenimento presso centri di permanenza: la quarantena non può essere assimilata al trattenimento ai sensi di questa disposizione
Costituzione, art.13
Tutela della libertà personale: la Corte ha confermato che le misure di quarantena, così come adottate, non costituiscono privazione della libertà personale
Costituzione, art.16
Libertà di circolazione: la quarantena è stata qualificata come limitazione della circolazione per motivi di sanità pubblica
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.5
Tutela della libertà personale: la Corte ha ritenuto che la quarantena precauzionale non integri una misura di privazione della libertà ai sensi dell'art.5 CEDU
Sentenza Corte costituzionale n.127/2022
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono quarantena obbligatoria, affermando che incidono sulla libertà di circolazione e non configurano coercizione fisica
Giurisprudenza di Cassazione (ex multis Cass. n.21612/2022; Cass. n.3491/2023; Cass. n.3421/2023)
Consolidato indirizzo secondo cui il periodo di quarantena non deve essere computato come periodo di trattenimento ai fini degli artt.13-14 d.lgs.286/1998
D.P.R. 115/2002, art.13 comma 1 quater; d.lgs.286/1998 art.13 bis comma 3 (riferimento spese)
Il procedimento è stato esente dal versamento del doppio contributo in applicazione delle disposizioni richiamate
Massime di principio
- La quarantena sanitaria obbligatoria disposta per motivi di tutela della salute pubblica è qualificata come limitazione della libertà di circolazione (art.16 Cost.) e non come privazione della libertà personale; quindi non va computata come trattenimento ai fini degli artt.13-14 d.lgs.286/1998.
- La tempestività di un decreto di espulsione e della convalida del trattenimento va valutata escludendo i periodi di quarantena sanitari imposti dalle autorità se tali misure non configurano coercizione fisica o condizioni equivalenti alla detenzione.
- Per contestare con successo la non computabilità della quarantena, è necessario dimostrare che la misura sia stata effettivamente coercitiva o sostanzialmente equivalente a una privazione della libertà (es. isolamento in struttura con imposizioni di controllo e divieto effettivo di allontanarsi), altrimenti i giudici seguiranno l'orientamento consolidato.
- In procedimento simili è essenziale documentare con precisione le date, i provvedimenti amministrativi (ordini di quarantena, ordinanze di espulsione, atti di trattenimento) e le condizioni materiali del periodo di isolamento per stabilire se si tratta di semplice limitazione della circolazione o di effettiva privazione della libertà.
- Le censure di illegittimità costituzionale o violazione di convenzioni internazionali relative alla quarantena hanno scarse probabilità di successo se la misura è generale, non discriminatoria e non comporta coercizione fisica, dato l'orientamento della Corte costituzionale e della Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20026/2023 del 13/07/2023
- Sentenza civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20028/2023 del 13/07/2023
- Sentenza civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20034/2023 del 13/07/2023
- Sentenza civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20059/2023 del 13/07/2023
- Sentenza civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20066/2023 del 13/07/2023
- Sentenza civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20076/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →