Cassazione Civile, Sentenza n. 20066/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia di merito sulla divisione della comunione tra coniugi in cui Segna contestava l'inclusione nella comunione di: (i) il valore della partecipazione e degli utili della VDR s.r.l. costituita dopo il matrimonio; (ii) il 16,6% di quote della Segna Ultimo S.p.A. acquistate dopo il matrimonio; (iii) somme derivanti da liquidazione di un fondo (Eptafund) e vari accrediti bancari che il ricorrente sosteneva provenire da successione paterna o materna e quindi personali. Segna chiedeva il riconoscimento della natura personale delle somme e, in caso di acquisto con denaro personale, la restituzione ex art. 192 c.c. o il prelievo ex art. 195 c.c.. Contestava inoltre l'esclusione, da parte della Corte d'appello, di prove testimoniali e documentali ritenute decisive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Segna. Ha confermato che: (i) la partecipazione in impresa costituita dopo il matrimonio rientra nella comunione de residuo e dà diritto all'altro coniuge a un credito pari al 50% del valore aziendale al momento dello scioglimento; (ii) le azioni sottoscritte in pendenza di comunione concorrono alla comunione ex art. 177 I lett. a) e non danno diritto alla ripetizione del denaro personale investito, atteso l'art. 194 I comma che impone la ripartizione paritaria di attivo e passivo; (iii) le somme provenienti da successione sono in linea di principio personali, ma la legge presume che i beni mobili residui siano parte della comunione in mancanza di prova che siano stati conservati e non impiegati per i bisogni della famiglia; pertanto il ricorrente non ha fornito la prova adeguata della segregazione e non impiego delle somme, né elementi presuntivi idonei a prevalere sulle risultanze di merito; (iv) l'esclusione delle prove testimoniali non ha inciso decisivamente perché anche ammessa la prova non avrebbe consentito di accertare con certezza la conservazione e il non uso delle somme per fini familiari. Condanna di Segna alle spese di giudizio di legittimità: liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge. Riconoscimento della possibilità di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
richiamato in relazione ai beni acquistati durante il matrimonio che rientrano nella comunione
i beni acquistati durante il matrimonio (lett. a) e i proventi maturati durante la comunione (lett. b/c) rientrano nella comunione; le azioni sottoscritte in pendenza di comunione sono acquisti rientranti in questa disciplina
disciplina della comunione relativa alle imprese attribuibile ad un solo coniuge; la giurisprudenza collega le partecipazioni societarie acquisite dal coniuge alla comunione de residuo
elenca categorie di denaro non direttamente rientranti nella comunione differita (es. proventi dell'attività separata, somme per successione o donazione), utile per distinguere le diverse masse liquide nel patrimonio del coniuge
III comma: possono essere chieste in restituzione le somme prelevate dal patrimonio personale ed investite per il patrimonio comune gia costituito
il terzo comma attribuisce il diritto alla restituzione delle somme personali impiegate per spese o investimenti del patrimonio comune gia esistente, ma non si applica automaticamente agli acquisti che rientrano in art. 177 lett. a) soggetti alla ripartizione ex art. 194
I comma: all'atto dello scioglimento l'attivo e il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi
principio inderogabile che, in sede di divisione, fa prevalere la ripartizione paritaria dell'attivo e passivo sugli esborsi individuali per acquisti ricadenti nella comunione
parte finale: in mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione
per il diritto di prelievo su beni mobili (es. somme pervenute per successione) è necessaria prova non solo della provenienza ma anche della loro conservazione e del non impiego per bisogni familiari; in mancanza opera la presunzione di comunione
collega la stima del patrimonio comune al momento dello scioglimento, momento cui si valuta l'attivo e il passivo della comunione de residuo
principi sulle presunzioni: il ricorso in cassazione per vizio di presunzione richiede che il ragionamento presuntivo del giudice sia privo di gravita precisione e concordanza per essere censurato; diversamente la diversa ricostruzione fattuale non basta
norme sul valore e sulla formazione della prova documentale; richiamate nella discussione sulla prova delle movimentazioni bancarie e della documentazione probatoria
principio generale sulla motivazione delle decisioni e limiti del sindacato di Cassazione sulla valutazione delle prove e della motivazione
principio del libero apprezzamento della prova da parte del giudice che valuta l'attendibilità delle prove assunte
norme relative all'assunzione e all'istruzione della prova testimoniale e degli altri mezzi di prova, richiamate nella discussione sull'ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali
comma 1-quater richiamato in sentenza
prevede la sussistenza di presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di determinate pronunce; menzionato per i riflessi contributivi
Massime di principio
- Partecipazioni societarie o imprese costituite dal coniuge dopo il matrimonio rientrano nella comunione de residuo e danno diritto all'altro coniuge a un credito pari al 50% del valore al momento dello scioglimento; non è normalmente dovuta la restituzione del denaro personale impiegato per tali acquisti.
- Le somme pervenute per successione sono, in principio, personali ma la legge presume che le disponibilità liquide residue facciano parte della comunione salvo prova che siano state conservate e non impiegate per i bisogni familiari; il semplice accertamento della provenienza non è sufficiente.
- Acquisti di azioni o sottoscrizioni in pendenza di comunione rientrano nella categoria degli acquisti del patrimonio comune (art.177 lett. a) e sono soggetti alla ripartizione paritaria ex art.194; la norma di restituzione del terzo comma dell'art.192 è limitata agli investimenti sul patrimonio comune gia costituito.
- Il gravame probatorio grava sul coniuge che chiede l'esclusione dalla comunione: è necessario documentare non solo la provenienza ma anche la conservazione separata e il non impiego delle somme; mere attestazioni orali o testimonianze inefficaci non sono sufficienti per ribaltare le risultanze di merito.
- In sede processuale, l'ammissione della prova testimoniale non può essere preclusa solo per prevedibile scarsa efficacia; tuttavia, ai fini della cassazione, la mancata ammissione è censurabile solo se la prova non assunta avrebbe potuto, con certezza (non mera probabilità), decidere la controversia.
- Per evitare rischi in casi analoghi è consigliabile: tenere conti separati per somme ereditarie o donazioni, conservare documentazione bancaria e giustificativi dei movimenti, annotare e documentare eventuali sostituzioni o surrogazioni patrimoniali, chiedere e produrre tempestivamente perizie tecniche e documentazione probatoria durante i gradi di merito.
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