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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20059/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa relativa al trasferimento di un immobile sulla base di un preliminare di compravendita del 21/02/2001 sottoscritto con la S.I.C.E. (venditrice). Giampapa aveva chiesto il trasferimento ex art. 2932 c.c. (sentenza costitutiva) previa corresponsione del saldo prezzo. I convenuti avevano invece dedotto la risoluzione consensuale del preliminare in forza di una dichiarazione di rinuncia/ricevute (note di credito) e di un atto dell'8/06/2005; il Tribunale aveva respinto la domanda di Giampapa dopo una CTU grafologica che aveva accertato l'apocrifia della sua sottoscrizione sulla rinuncia. In appello Giampapa aveva invece visto accolto il gravame: la Corte d'appello ha ritenuto nulla la risoluzione consensuale per mancata forma scritta ad substantiam (escludendo l'utilizzabilità della scrittura dell'8/06/2005 per giudicato interno sulla falsità della sottoscrizione) e ha trasferito l'immobile a favore di Giampapa subordinandone il passaggio al pagamento del saldo prezzo (euro 110.340,99), rilevando anche l'antecedente trascrizione della domanda di Giampapa rispetto al successivo atto di acquisto di Botti. Botti ha proposto ricorso per cassazione deducendo ultrapetizione, omessa valutazione delle note di credito, errata qualificazione giuridica della posizione di Giampapa (creditrice solidale) e errore nel calcolo del residuo prezzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Botti. Ha ritenuto infondato il primo motivo (ultrapetizione), confermando che la Corte d'appello ha attribuito alla parte il bene chiesto e nel rispetto dell'art. 2932 c.c.; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e quarto (perché inquadrabili come censure di motivazione/valutazione di fatto non risolvibili con il vizio ex art. 360 n.5 c.p.c.) e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e per mancata indicazione della norma violata (violazione dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.). Di conseguenza la sentenza di appello è confermata: il trasferimento dell'immobile a favore di Giusy Giampapa, subordinato al pagamento del saldo di euro 110.340,99, resta valido. Il ricorrente è condannato alle spese di cassazione liquidate in euro 7.000,00 per compenso e euro 200,00 per esborsi, più il 15% per spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    Usata come fondamento per l'emissione di una sentenza costitutiva che sostituisce il contratto non concluso: la Corte d'appello ha trasferito l'immobile a favore della promissaria acquirente che non aveva rinunciato, subordinando il trasferimento al pagamento del saldo prezzo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del vizio di ultrapetizione: la Corte ha verificato che non vi è stata decisione oltre le conclusioni e che l'attribuzione del bene era conforme al petitum.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Richiamato con riferimento ai motivi di cassazione: il vizio n.3 (ultrapetizione) è stato esaminato e ritenuto infondato; il vizio n.5 (omesso esame di fatto storico decisivo) è stato valutato con rigore formale e alcuni motivi incentrati su presunte omissioni di fatto sono stati dichiarati inammissibili perché in realtà contestavano valutazioni di merito e motivazione della sentenza.

  • art. 366 e art. 369 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai requisiti formali del ricorso per cassazione: la Corte ha sottolineato l'obbligo di specificare le norme di diritto ritenute violate e di indicare con precisione i fatti e gli elementi processuali cui si riferisce la censura, pena l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Citato in dispositivo per attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento (riferimento formale alle conseguenze processuali); la Corte dà atto di tali presupposti ai fini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La rinuncia o l'accordo risolutorio intervenuto tra il promittente venditore e uno soltanto dei promissari acquirenti non preclude automaticamente agli altri promissari, che non hanno rinunciato, di chiedere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; se ottengono la sentenza, devono però essere pronti a corrispondere l'intero prezzo pattuito.
  • Per far valere in Cassazione l'omesso esame di un 'fatto storico' decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è necessario rispettare i rigidi requisiti formali: indicare testualmente il fatto, dove si desume (atto o testo di sentenza), come e quando è stato dedotto in processuale e dimostrarne la decisività; altrimenti la censura è inammissibile.
  • La disciplina dell'ultrapetizione limita il giudice: la sentenza non può concedere o negare un bene diverso da quello richiesto; tuttavia la Corte può pronunciarsi a favore della parte nella misura prevista dall'art. 2932 c.c. anche se il trasferimento è subordinato a condizioni (es. pagamento del saldo).
  • Le richieste di accertamento della validità di scritture (es. note di credito, rinunce) e delle firme devono essere trattate con strumenti probatori adeguati (CTU grafologica, querela di falso) e i relativi esiti processuali (giudicati interni sulla falsità) possono incidere sull'utilizzabilità degli atti per la produzione di effetti negoziali.
  • La solidarietà tra promissari acquirenti non si presume sul versante attivo: la qualificazione della posizione contrattuale dei singoli va attentamente istruita e provata; tuttavia la lettura della pluralità soggettiva come un'unica 'parte complessa' può portare a decisioni che non siano automaticamente invalidate dalla rinuncia di singoli componenti.
  • In cassazione i vizi di mera motivazione o di valutazione di riscontri probatori sono difficilmente sindacabili se non ricadono nel perimetro dei vizi specifici previsti dall'art. 360 c.p.c.; pertanto è essenziale costruire ricorsi tecnicamente puntuali e conformi ai requisiti formali.

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