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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19524/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, emesso da un istituto bancario per conto della società ricorrente in favore di un determinato beneficiario, che sarebbe stato incassato presso un ufficio postale da un soggetto diverso dall'effettivo prenditore, con versamento su un libretto di risparmio postale aperto contestualmente. La società emittente ha chiesto la condanna della società negoziatrice al pagamento dell'importo del titolo, assumendo l'illiceità dell'operazione e l'erronea identificazione del presentatore. Il giudice di pace ha rigettato la domanda; in appello il Tribunale ha ritenuto che l'eventuale danno non derivasse da un secondo pagamento ma dalle conseguenze dell'errata procedura di negoziazione, ma ha comunque rigettato la domanda nel merito per difetto di prova che il presentatore fosse diverso dal beneficiario e per insussistenza di una identificazione negligente. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione apparente e contraddittoria ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 43 l.a., 115, 1176, comma 2, 1218 e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale aveva artificiosamente separato due profili che costituivano un'unica circostanza rilevante, cioè il pagamento del titolo al legittimo beneficiario, e che l'assenza di corretta identificazione del presentatore implicava la riconducibilità del pagamento a soggetto diverso dall'avente diritto; lamentava inoltre che il giudice avesse applicato un criterio errato di responsabilità, richiedendo la prova di dolo o colpa grave anziché valutare la colpa lieve richiesta all'operatore professionale, e che avesse omesso di ammettere prove testimoniali e informative decisive per accertare l'identità del soggetto che aveva incassato il titolo e la validità dei documenti esibiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva fondato il rigetto su un duplice ordine di ragioni: da un lato l'assenza di prova che il presentatore non fosse il beneficiario, dall'altro la ritenuta adeguatezza della diligenza nell'identificazione. Quanto al primo profilo, la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non aveva vagliato le prove testimoniali richieste e reiterate in appello, prove che, se ammesse ed esaminate, avrebbero potuto dimostrare in modo decisivo se il beneficiario avesse ricevuto e presentato l'assegno e se fosse titolare del documento esibito, con potenziale caduta della ratio decidendi. Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto erroneo il criterio di giudizio adottato dal Tribunale, perché per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore la banca negoziatrice può liberarsi solo provando di avere agito con la diligenza professionale dovuta ex art. 1176, comma 2, c.c., rispondendo anche per colpa lieve, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Ne è seguito l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame della causa, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di motivazione apparente e contraddittoria

    il vizio è dedotto per contestare una motivazione ritenuta non adeguatamente sviluppata e internamente incoerente

  • art. 43 l.a.

    assegno non trasferibile e pagamento al legittimo beneficiario

    la responsabilità del soggetto che paga l'assegno non trasferibile va valutata in relazione al pagamento al vero prenditore e alla diligenza nell'identificazione del presentatore

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione delle prove

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    per l'operatore professionale la diligenza richiesta è quella tecnica e professionale; la responsabilità va esclusa solo se l'inadempimento non è imputabile secondo tale standard

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per sostenere che incombeva al debitore/professionista l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova circa l'identità del prenditore e la diligenza dell'operatore

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato in relazione alla pretesa nullità della sentenza per omessa ammissione o valutazione di prove decisive

  • art. 1992 c.c.

    il Tribunale lo aveva richiamato erroneamente come fondamento di un pagamento liberatorio, ma la Corte lo ritiene inconferente alla fattispecie

  • art. 213 c.p.c.

    la richiesta di informazioni alla P.A. è potere discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio non è, di per sé, censurabile in cassazione

Massime di principio

  • Nel pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario, l'intermediario negoziatore può andare esente da responsabilità solo dimostrando di avere adottato la diligenza professionale richiesta dalla propria qualità di operatore, con valutazione ancorata al parametro dell'art. 1176, comma 2, c.c. e non alla sola assenza di dolo o colpa grave.
  • Quando l'accertamento della responsabilità dipende dall'identità del soggetto che ha presentato il titolo all'incasso, la mancata ammissione o considerazione di prove testimoniali decisive può integrare vizio censurabile in cassazione se tali prove sarebbero idonee a infirmare con certezza la ratio decidendi del giudice di merito.
  • La motivazione che esclude la responsabilità dell'intermediario non può fondarsi su un criterio di valutazione della diligenza incompatibile con la disciplina applicabile al pagamento dell'assegno non trasferibile; il giudice deve verificare se i controlli eseguiti fossero adeguati allo standard professionale richiesto.
  • L'esercizio del potere di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. è discrezionale e il suo mancato utilizzo non è, di regola, sindacabile in cassazione; diverso è il caso in cui non siano esaminate prove già ritualmente dedotte e potenzialmente decisive.

Come è indicizzato

MaterieAssegno non trasferibileProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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