Sentenza del 25/09/2015 n. 19059 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002. L'avviso determinava un maggior reddito della società ai fini IRAP, IVA e IRPEF e imputava al socio un maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF, proporzionalmente alla quota posseduta. La Corte ha rilevato preliminarmente che il giudizio si era svolto senza la partecipazione di tutti i soci interessati, nonostante l'accertamento della società di persone incida necessariamente anche sulle posizioni fiscali dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Lecco, affinché il giudizio venga instaurato o proseguito con la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento delle società di persone comporta l'automatica imputazione dei redditi ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
Il reddito accertato nei confronti di una società di persone si riflette necessariamente sulle posizioni fiscali dei soci; perciò, salvo questioni personali, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio.
Quando sussiste litisconsorzio necessario, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. La mancata integrazione determina la nullità del giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Possibilità di riunione dei procedimenti connessi.
I giudizi separati relativi alla società e ai soci possono essere riuniti, quando ne ricorrano i presupposti, per garantire una decisione uniforme.
Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815
La controversia riguardante l'accertamento della società di persone e dei soci configura un caso di litisconsorzio necessario originario.
La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e il reddito imputato ai soci, società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio.
- Se manca uno dei litisconsorti necessari, il processo è nullo anche se le parti presenti hanno già discusso approfonditamente il merito dell'accertamento.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi fase e grado, anche dalla Corte di cassazione.
- In presenza di tale nullità, il giudice di legittimità non decide normalmente se l'accertamento fiscale fosse fondato o meno, ma annulla il processo e lo rinvia al primo grado per consentire la partecipazione di tutti gli interessati.
- L'automatica imputazione del reddito ai soci vale salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali del singolo socio; in quel caso la necessità del litisconsorzio deve essere valutata in relazione alla specifica questione.
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