Cassazione Penale, Sentenza n. 22283/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello per violazione dell'art. 157 c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte ha calcolato erroneamente la sospensione del corso della prescrizione: a) ha ritenuto operante la sospensione per "astensione" del difensore anche quando nelle stesse udienze mancavano testi (contestando la sovrapposizione delle cause), e b) ha computato due volte la sospensione legale disposta per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020) sovrapponendola ad altri periodi di sospensione, con la conseguenza che, secondo i ricorrenti, i reati si sarebbero prescritti prima della decisione in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha rigettato la prima doglianza: la sospensione per adesione del difensore all'astensione opera indipendentemente dall'assenza dei testi. Ha invece accolto la seconda doglianza: ha corretto il calcolo dei periodi di sospensione evitando la doppia computazione della sospensione per legittimo impedimento con la sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020. Il periodo complessivo di sospensione è stato ricalcolato in 283 giorni; applicando tale computo la prescrizione del reato si è perfezionata il 26/11/2021, cioè dopo la sentenza impugnata. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio soltanto agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; restano ferme le statuizioni civili. La richiesta della parte civile di liquidazione delle spese in cassazione è respinta.
Norme richiamate
Norma sulla prescrizione: la Corte ha esaminato i termini di sospensione e il corretto computo temporale ai fini dell'estinzione del reato.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
La sospensione speciale di 64 giorni prevista per l'emergenza Covid-19 si applica solamente ai procedimenti che abbiano subito una effettiva stasi nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020; non può essere sommata in sovrapposizione ad altri periodi di sospensione che si estendono sulle stesse giornate.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020)
Principio affermato: la sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 trova applicazione solo se il procedimento ha effettivamente subito la stasi causata dalle misure anti-Covid; da ciò discende il divieto di una applicazione generalizzata e di duplicazione dei periodi di sospensione.
Massime di principio
- La sospensione del corso della prescrizione per adesione del difensore all'astensione dalle udienze opera indipendentemente dalla contemporanea assenza di testi: l'astensione interrompe l'udienza prima che il giudice possa esercitare poteri istruttori.
- La sospensione prevista per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020) si applica solo ai procedimenti che abbiano subito una reale stasi nel periodo indicato e non può essere sommata in modo sovrapposto ad altri periodi di sospensione che ricoprono le stesse giornate.
- Nel calcolo della prescrizione occorre evitare la doppia computazione dei periodi di sospensione: si devono sommare solo i giorni non sovrapposti tra le diverse cause di sospensione.
- Se, a seguito del corretto ricalcolo dei termini, la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia definitiva, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato, mentre le statuizioni civili possono rimanere inalterate.
- La parte civile non può ottenere la liquidazione delle spese in cassazione quando il suo interesse al gravame riguarda esclusivamente gli effetti penali che risultano invece estinti dal giudice di legittimità.
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