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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ridotto la pena, confermando però la condanna per furto aggravato e tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, sostenendo l'esigenza di nuovi accertamenti probatori sull'identificazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando l'apprezzamento degli elementi indiziari e proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, con riferimento anche a una presunta confessione di un terzo e a un'ordinanza cautelare richiamata a sostegno della tesi difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel giudizio abbreviato di appello, le parti non hanno un diritto all'assunzione di nuove prove ma solo la facoltà di sollecitare i poteri istruttori del giudice, esercitabili ex officio nei limiti dell'assoluta necessità; la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo per lacune, manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione, profili qui non ravvisati. Ha inoltre rilevato che le doglianze erano in realtà meramente fattuali e non denunciavano ritualmente il travisamento della prova. Il secondo motivo è stato ritenuto ugualmente inammissibile perché mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e a contrapporre una ricostruzione alternativa, senza articolare un vero vizio di legittimità. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta nel ricorso, ma non ritenuta effettivamente incisa dalla motivazione impugnata

  • art. 187 c.p.p.

    richiamato nel primo motivo in tema di prova e rilevanza probatoria, senza decisività ai fini dell'accoglimento

  • art. 192 c.p.p.

    invocato per contestare la valutazione della prova, ma la censura è stata considerata meramente fattuale

  • art. 603 c.p.p.

    nel giudizio abbreviato di appello le parti hanno solo una facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria; il giudice può disporla d'ufficio solo se assolutamente necessaria

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una diversa lettura del fatto

  • art. 56 c.p.

    norma sul tentativo richiamata per il tentato furto oggetto di conferma di condanna

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto richiamata per i reati contestati

  • art. 625 c.p.

    norma sulle aggravanti del furto richiamata per i reati contestati

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato di appello non esiste un diritto delle parti all'assunzione di nuove prove: esse possono solo sollecitare il giudice a esercitare i poteri integrativi ex art. 603, comma 3, c.p.p., rimessi alla valutazione di assoluta necessità.
  • Il sindacato di legittimità sulla mancata rinnovazione istruttoria è limitato ai casi in cui la motivazione della decisione impugnata presenti lacune, manifeste illogicità o contraddizioni su punti decisivi.
  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La denuncia del travisamento della prova deve essere proposta in modo rituale e specifico; non basta il richiamo frammentario di singoli elementi istruttori o di atti non aventi valore probatorio diretto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per doglianze meramente fattuali, seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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