Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27592/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (distributore)

La controversia

La controversia riguarda le forniture di acqua potabile destinate alla frazione Pinetamare di Castel Volturno. La società concessionaria regionale aveva agito nel 2004 contro la società che riceveva l’acqua e la distribuiva agli utenti finali, chiedendo euro 624.648,04, oltre rivalutazione e interessi, per consumi dal terzo trimestre 2001 al primo trimestre 2004. La società convenuta aveva contestato di essere obbligata per il periodo successivo al 31 dicembre 2001, deducendo di avere disdetto il rapporto con comunicazioni del 25 luglio 2000, 4 agosto 2000, 16 marzo 2001 e 31 dicembre 2001, e che la concessionaria ne aveva preso atto il 22 gennaio 2002. Aveva inoltre sostenuto di avere cessato dal 1° gennaio 2002 la gestione, la riscossione dei consumi e la manutenzione, poi trasferite al Comune e al gestore operativo in forza di una convenzione dell’8 ottobre 2003. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2275/2017, aveva accolto la domanda limitatamente al terzo trimestre 2001, condannando la convenuta a pagare euro 47.463,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione; aveva escluso un titolo contrattuale per il periodo successivo e dichiarato nulla la domanda subordinata di arricchimento senza causa. In appello, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2714/2023 depositata il 13 giugno 2023, aveva accolto la domanda per l’intero importo nei confronti della sola società distributrice, ritenendo che la disdetta non fosse divenuta efficace senza un passaggio di consegne e che la convenzione del 2003 dimostrasse la prosecuzione della gestione fino al 31 marzo 2004; aveva respinto la domanda contro Comune e gestore per mancanza di un rapporto contrattuale diretto e per mancata riproposizione della domanda di manleva. La società distributrice ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e critica alla valutazione presuntiva relativa alla mancata prova della consegna dell’impianto e del trasferimento della gestione; (2) violazione dell’art. 1569 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il recesso da una somministrazione a tempo indeterminato, comunicato e ricevuto, aveva cessato il rapporto senza necessità di una condizione ulteriore di passaggio delle consegne, né di una nuova pattuizione per la prosecuzione; (3) omessa pronuncia sull’asserito giudicato interno derivante da un provvedimento del 9 marzo 2006, che la ricorrente riteneva avesse deciso la successione nel rapporto; (4) omessa pronuncia sull’asserito giudicato interno relativo all’affermazione del Tribunale secondo cui il contratto poteva ritenersi risolto in conseguenza della convenzione del 2003. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha inoltre eccepito un giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3478/2022, divenuta definitiva dopo l’ordinanza della Cassazione n. 23265/2024, relativa a successive forniture dello stesso rapporto.

La decisione

La Corte ha accolto l’eccezione di giudicato esterno. Ha rilevato che la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3478/2022, ormai definitiva perché il ricorso per cassazione contro di essa era stato dichiarato inammissibile, aveva accertato l’efficacia della disdetta e la cessazione del medesimo rapporto contrattuale dal 31 dicembre 2001. Tale accertamento, benché formatosi in una controversia relativa a periodi di fornitura diversi, precludeva il riesame della questione anche per le annualità successive, non essendo stata dedotta alcuna sopravvenienza di fatto o di diritto idonea a modificare il contenuto materiale del rapporto. L’eccezione accolta ha reso assorbiti tutti e quattro i motivi di ricorso, che non sono stati esaminati nel merito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    per tale ragione la odierna ricorrente non aveva l'onere di produrre l'attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. Att. c.p.c.

    La Corte ritiene non necessaria l’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato quando la definitività della pronuncia risulta dall’inammissibilità del ricorso per cassazione contro di essa.

  • art. 1569 c.c.

    La Corte non esamina nel merito la censura relativa all’art. 1569 c.c., poiché l’accoglimento dell’eccezione di giudicato rende assorbiti i motivi di ricorso.

    La disposizione è richiamata come oggetto di un motivo assorbito, non interpretato dalla Corte in questa decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Nella rubrica il motivo viene riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma il suo contenuto richiamal’omesso esame di fatti decisivi, riconducibile al n. 5 della medesima disposizione.

    La Corte osserva che la censura rubricata come violazione di legge, per il contenuto relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è riconducibile al diverso vizio previsto dal n. 5; la questione resta tuttavia assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nella rubrica il motivo viene riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma il suo contenuto richiamal’omesso esame di fatti decisivi, riconducibile al n. 5 della medesima disposizione.

    La Corte qualifica il contenuto della prima censura come denuncia di omesso esame di fatti decisivi, senza deciderla nel merito perché assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte non esamina nel merito le censure formulate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché l’accoglimento dell’eccezione di giudicato rende assorbiti i motivi di ricorso.

    Le censure per nullità della sentenza dovuta a omessa pronuncia o motivazione sull’asserito giudicato interno non sono decise, essendo assorbite dall’accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno.

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata, l’accertamento definitivo della cessazione del rapporto contrattuale da una certa data preclude il riesame della medesima questione in controversie relative a periodi successivi, quando l’accertamento riguarda elementi comuni alle diverse annualità.
  • Il giudicato formatosi sulla cessazione di un rapporto di durata si estende alle successive annualità, salvo che intervenga una sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto.
  • Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza è dichiarato inammissibile, la pronuncia impugnata diviene definitiva e, ai fini dell’accertamento del giudicato, non è necessario produrre l’attestazione di cancelleria prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., secondo quanto affermato nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.