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Sentenza

Sentenza n. 15757/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso dalla Questura di Roma Ufficio Immigrazione in data 30/09/2020 e notificato al ricorrente in data 13/04/2023.

Giustizia amministrativa202306541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma del 30 settembre 2020, notificato il 13 aprile 2023, di diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura deducendo, in primo luogo, erroneità e insufficienza della motivazione: l'Amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare che il permesso temporaneo per cure mediche non era convertibile in permesso per lavoro subordinato, ma avrebbe dovuto considerare ulteriori possibilità, l'errore scusabile dovuto alla mancata conoscenza della normativa e la disciplina adottata nel periodo pandemico, compresa quella del 2020 sull'emersione dal lavoro irregolare. In secondo luogo, ha denunciato l'erronea valutazione dei presupposti di legge e la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/1998, richiamando le condanne ostative al rilascio del permesso e affermando di avere presentato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente era titolare di un permesso speciale, ormai scaduto, riconducibile alla tutela prevista dall'art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. 286/1998, rilasciato per consentirgli di seguire le cure successive alla gravidanza della moglie. Tale titolo, di carattere eccezionale, non è convertibile in permesso per lavoro subordinato, poiché non rientra tra quelli convertibili individuati dall'art. 6 del Testo unico sull'immigrazione; non era inoltre conseguibile un permesso per motivi familiari, perché anche la moglie era titolare dello stesso titolo eccezionale. Essendo l'attività amministrativa vincolata, la Questura non poteva consentire la permanenza in forza di un diverso titolo: è quindi infondata la censura di insufficiente motivazione e non sussisteva la possibilità di accogliere la richiesta sulla base delle prospettate alternative. Il TAR ha altresì osservato che il ricorrente non aveva presentato osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, benché quella fosse la sede in cui avrebbe potuto rappresentare le circostanze poi dedotte in giudizio. Il ricorso è stato respinto integralmente; spese compensate per la peculiarità della vicenda. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza del 30 giugno 2023, non appellata.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. 286/1998

    Per voler meglio specificare, la citata disposizione prevede che “Non è consentita l'espulsione… nei confronti: d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono”.

    La disposizione fonda la tutela eccezionale in ragione della quale era stato rilasciato il titolo temporaneo per le cure successive alla gravidanza della moglie; secondo il TAR, tale titolo non consente la conversione in permesso per lavoro.

  • art. 6 d.lgs. 286/1998

    L’art. 6 del medesimo T.U. Immigrazione individua i possibili titoli di soggiorno che possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, tra cui non figura quello qui in rilievo.

    La conversione in permesso di lavoro è possibile per i titoli individuati dalla disposizione; il permesso eccezionale connesso alle cure successive alla gravidanza non vi è compreso e non è convertibile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Deve soggiungersi che lo stesso non ha neppure riscontrato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 con osservazioni, nelle quali avrebbe potuto evidenziare ciò di cui si duole solo in questa sede.

    Il preavviso di rigetto offriva al richiedente la possibilità di presentare osservazioni e rappresentare le circostanze rilevanti; il TAR valorizza la mancata partecipazione procedimentale rispetto alle doglianze formulate soltanto in giudizio.

Massime di principio

  • Il permesso temporaneo rilasciato in relazione alla tutela eccezionale prevista dall'art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. 286/1998 non è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando non rientra tra i titoli convertibili individuati dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo.
  • Quando la disciplina applicabile individua tassativamente i titoli convertibili e il permesso posseduto non è tra questi, l'Amministrazione esercita un'attività vincolata e non può consentire la permanenza sulla base di un diverso titolo non previsto dalla legge.
  • Il preavviso di rigetto costituisce la sede procedimentale nella quale l'interessato può presentare osservazioni e rappresentare le circostanze rilevanti per la decisione; la mancata presentazione di osservazioni può essere valorizzata rispetto a doglianze che il privato deduca soltanto in giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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