Cassazione Civile, Ordinanza n. 23479/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La creditrice procedente aveva intimato precetto per il pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento dei figli, sulla base di un precedente provvedimento del Presidente del Tribunale, e, a fronte dell'inadempimento, aveva promosso pignoramento presso terzi. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione; il giudice dell'esecuzione, rilevata la pendenza di un'altra opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. già proposta contro il precetto, aveva sospeso il procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della causa preesistente. La creditrice aveva quindi proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l'ordinanza di sospensione, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo esperibile, invece, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo: 1) violazione degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., sostenendo che il reclamo collegiale fosse il rimedio generale avverso i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo, anche se adottati ex art. 295 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 101 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d'ufficio l'inammissibilità senza previo contraddittorio; 3) violazione degli artt. 156 e 159 c.p.c., per non avere il Tribunale applicato il principio di conservazione degli atti e quindi convertito il reclamo in opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza collegiale resa su reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso la decisione del giudice dell'esecuzione sulla sospensione del processo esecutivo sia priva di decisorietà, perché resta sempre possibile introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione era inserita nel governo del procedimento esecutivo e, dunque, il rimedio corretto sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; tuttavia la proposizione del reclamo al collegio non muta la natura dell'ordinanza di rito, che resta non definitiva. La Corte ha escluso anche la possibilità di convertire il reclamo in opposizione agli atti esecutivi, richiamando un recente precedente in tema di impossibilità di riqualificare un atto indirizzato al collegio in opposizione ex art. 617 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha resistito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il reclamo al collegio è richiamato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che il provvedimento così impugnato, in questa specifica materia, non ha carattere decisorio e quindi non è ricorribile per cassazione in via straordinaria.
È invocato come norma che regola la sospensione dell'esecuzione, ma non vale a rendere ricorribile l'ordinanza collegiale di reclamo nel caso esaminato.
La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi di tale norma è stata ritenuta erronea, ma l'errore non ha trasformato il provvedimento in atto definitivo impugnabile con ricorso straordinario.
La censura sul mancato contraddittorio è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Invocato per sostenere la conservazione dell'atto processuale e la sua conversione in opposizione agli atti esecutivi; la Corte esclude la sanatoria/riqualificazione nel caso concreto.
Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per sostenere il principio di conservazione degli atti, ma senza accoglimento.
Secondo la Corte era il rimedio corretto contro il provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell'esecuzione nel governo del procedimento, non il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
La Corte richiama sia l'opposizione al precetto sia l'opposizione all'esecuzione già pendenti, osservando che l'esistenza di cause identiche può dar luogo a litispendenza o riunione.
È richiamato per affermare che, se le opposizioni sono pendenti presso lo stesso ufficio giudiziario, va disposta la riunione d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dà atto ai fini del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'ordinanza collegiale resa su reclamo avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla sospensione del processo esecutivo non è, di regola, ricorribile per cassazione in via straordinaria quando non abbia carattere decisorio, poiché le parti possono ancora far valere le loro ragioni nel giudizio di merito dell'opposizione esecutiva.
- Quando il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento di sospensione nell'ambito del governo del processo esecutivo, il rimedio ordinario è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
- La proposizione di un rimedio impugnatorio davanti a un organo non competente o in forma diversa da quella prevista non consente, di per sé, la riqualificazione dell'atto in un diverso mezzo di opposizione, se ciò contrasta con la volontà espressa dalla parte e con la struttura del rimedio corretto.
- Tra opposizione a precetto e successiva opposizione all'esecuzione aventi ad oggetto il medesimo titolo esecutivo e identici fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sussiste litispendenza se pendono davanti a uffici giudiziari diversi; se pendono davanti allo stesso ufficio, ne va disposta la riunione d'ufficio, ferme le decadenze già maturate.
- L'errore del giudice dell'esecuzione nella scelta del paradigma di sospensione non basta, da solo, a rendere definitivo o cassabile in via straordinaria il provvedimento, se il sistema processuale offre comunque un giudizio di merito nel quale la questione può essere riesaminata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →