Cassazione Penale, Sentenza n. 11632/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente avverso sequestro preventivo finalizzato alla confisca (eseguito il 03/08/2021). La ricorrente sosteneva che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 240-bis disp. coord./art. 2 legge n. 742/1990) non potesse essere applicata ai soggetti terzi interessati alla restituzione dei beni sequestrati, ma solo agli indagati, e quindi che il riesame depositato il 08/09/2021 non fosse tardivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame secondo cui la deroga alla sospensione dei termini nel periodo feriale prevista per i procedimenti per reati di criminalità organizzata si applica all'intero procedimento penale e, quindi, a tutti i soggetti coinvolti (indagati e terzi). Ne consegue che l'istanza di riesame del 08/09/2021 è tardiva rispetto al sequestro eseguito il 03/08/2021; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 240-bis disp. coord. cod. proc. pen. / art. 2, legge 7 ottobre 1990, n. 742 (come modificata)
"1. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 2. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (...)"
La deroga alla sospensione feriale dei termini si applica all'intero procedimento penale che abbia ad oggetto reati di criminalità organizzata e riguarda tutti i soggetti coinvolti, senza distinzione tra indagati e terzi; la ratio è evitare rallentamenti nocivi alle indagini
La contestazione del reato di associazione per delinquere (art. 416) rientra nell'ambito dei procedimenti per reati con carattere di organizzazione e, quindi, attiva la deroga alla sospensione dei termini
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata come base dell'accertamento fiscale/tributario per il quale è stato disposto il sequestro; si riferisce al reato tributario coinvolto nel procedimento
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, richiamata come titolo del motivo di impugnazione (violazione di legge)
Norma richiamata nel ricorso relativa a questioni procedurali sulle impugnazioni di provvedimenti cautelari; richiamata dal ricorrente nel motivo di cassazione
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, applicata dalla Corte
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Cittata dalla Corte per escludere che il ricorso sia stato presentato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno la ricorrente è stata condannata, in via equitativa, a versare una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La deroga alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale per i procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata opera sull'intero procedimento penale e riguarda tutti i soggetti coinvolti (indagati e terzi), per evitare rallentamenti delle indagini
- In presenza di procedimenti che includono reati associativi (art. 416 c.p.) la disciplina speciale prevale e impedisce la sospensione dei termini anche per le azioni incidentali (es. riesame di sequestro) promosse da terzi
- I termini per proporre impugnazioni (ad es. istanza di riesame) decorrono normalmente anche nel periodo feriale se il procedimento è qualificabile come di criminalità organizzata; occorre quindi calcolare con cura i termini e non fare affidamento sulla sospensione feriale
- Se nel medesimo procedimento coesistono reati per cui la sospensione feriale non opera e reati per cui invece opererebbe, la priorità del procedimento di criminalità organizzata si estende anche ai reati connessi, rendendo inapplicabile la sospensione per l'intero fascicolo
- La dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione comporta normalmente condanna alle spese; la Corte può altresì disporre, in via equitativa, un versamento alla Cassa delle Ammende se non ravvisa colpa grave nella condotta del ricorrente
- Difese che distinguono tra "indagati" e "terzi" per richiedere la sospensione feriale rischiano l'insuccesso quando il sequestro si inquadra in un procedimento per criminalità organizzata; è preferibile impugnare tempestivamente e valutare soluzioni urgenti (es. ricorso per riesame nei termini ordinari)
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