Cassazione Penale, Sentenza n. 21081/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due mezzi: (1) violazione dell'art. 372 c.p. e travisamento del fatto perché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante la deposizione del ricorrente, la quale avrebbe preso spunto da intercettazioni e quindi non sarebbe idonea a integrare il reato di falsa testimonianza; (2) violazione delle norme sulla messa alla prova (art. 90 d.lgs. n.150/2022, artt. 464-bis e quater c.p.p.), perché la Corte aveva dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova ritenendo ostativa l'applicazione della sospensione condizionale della pena già concessa in primo grado, mentre il ricorrente sosteneva che le due cause di estinzione non fossero incompatibili e che la riforma legislativa avrebbe anzi incoraggiato la messa alla prova anche per procedimenti pendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché attiene a valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove riservate ai giudici di merito. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato la parte della sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione per messa alla prova, rilevando che non sussiste incompatibilità tra la messa alla prova e la sospensione condizionale della pena e che la riforma (d.lgs. n.150/2022) ha ampliato l'ambito applicativo della messa alla prova, anche ai procedimenti pendenti al 30/12/2022. Ha quindi annullato limitatamente a quella declaratoria e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La norma sulla falsa testimonianza è stata applicata e interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata: la dichiarazione è rilevante quando riguarda la situazione processuale al momento del fatto, altera l'accertamento delle modalità o responsabilità o può condizionare/fuorviare la decisione, anche se il giudice non è poi concretamente tratto in errore.
art. 90 d.lgs. n.150/2022 (Riforma Cartabia)
art. 90 d.lgs. n.150/2022
La norma transitoria consente la sospensione con messa alla prova anche per i procedimenti pendenti al 30/12/2022; la Corte ha ritenuto che questo amplia la possibilità di accesso alla messa alla prova anche nel caso concreto.
artt. 464-bis e 464-quater c.p.p.
artt. 464-bis e 464-quater c.p.p.
Norme processuali richiamate in relazione alla disciplina della messa alla prova e alle modalità di sospensione del procedimento; contestata la pronuncia di inammissibilità basata su presunta incompatibilità con altri benefici.
Riferito come confronto alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha evidenziato che il procedimento di messa alla prova ha presupposti e finalità diverse rispetto all'art. 163, perciò non è automaticamente incompatibile.
art. 550 cod. proc. pen. e art. 168-bis c.p.
art. 550 cod. proc. pen.; art. 168-bis c.p.
La riforma ha esteso il catalogo dei reati a citazione diretta (mediante modifica del comma 2 dell'art. 550 c.p.p.) richiamato dall'art. 168-bis c.p., rendendo il reato oggetto del procedimento compatibile con la possibilità della messa alla prova.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 convertito dalla l. n.176/2020
Norma procedurale che ha permesso lo svolgimento del giudizio in Cassazione a trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale; richiamata solo sul piano procedurale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere le valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove compiute dai giudici di merito; i motivi diretti a sindacare la rilevanza o l'attendibilità della prova testimoniale sono inammissibili in Cassazione.
- La falsa testimonianza è rilevante quando incide sulla situazione processuale al momento del fatto, altera l'accertamento delle modalità o responsabilità ovvero è idonea a condizionare o fuorviare la decisione anche se il giudice non è poi concretamente tratto in errore.
- Non sussiste incompatibilità automatica tra la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) e la sospensione del procedimento per messa alla prova: si tratta di istituti con presupposti e finalità diverse e la loro cumulabilità va valutata alla luce delle norme positive e del caso concreto.
- La riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) ha ampliato l'accesso alla messa alla prova, includendo taluni reati e prevedendo la possibilità per i procedimenti pendenti al 30/12/2022; quindi, nei procedimenti antecedenti a quella data, la richiesta di messa alla prova non può essere automaticamente respinta per il solo motivo dell'esistenza di una sospensione condizionale della pena.
- In presenza di una pronuncia di merito che dichiara inammissibile una richiesta di messa alla prova per motivi di incompatibilità, il rimedio corretto è la rimessione al giudice di merito per riesame alla luce delle regole attuali; la Cassazione può annullare e disporre il rinvio quando ravvisa errore di diritto su tale questione.
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