Cassazione Penale, Sentenza n. 4735/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (pronunciata nel rito abbreviato) per furto pluriaggravato, contestando l'utilizzabilità delle prove biologiche. In particolare sostiene che le tracce ematiche repertate nell'abitazione della persona offesa e la comparazione del DNA con quello estratto da un mozzicone di sigaretta posto sotto sequestro siano affette da "inutilizzabilità patologica". Denuncia la mancata verbalizzazione del rinvenimento e del repertamento, l'assenza dei verbali di trasmissione e di custodia dei reperti al RIS, incongruenze tra le relazioni tecniche del RIS, mancato avviso al prevenuto circa il diritto di nominare un difensore al momento del prelievo o sequestro della sigaretta, e la non restituzione di fascicoli fotografici e reperti; deduce inoltre irregolarità temporali nella raccolta dei reperti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel giudizio abbreviato, le censure sull'acquisizione delle prove sono ammissibili solo se attengono a nullità assolute o a "inutilizzabilità patologica"; le irregolarità formali dedotte (mancata immediata verbalizzazione, inesattezze di data, assenza di alcuni verbali intermedi) non sono state ritenute tali da incidere sulla utilizzabilità della prova. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata redazione immediata di verbali per operazioni di polizia giudiziaria non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità, purché gli operatori possano testimoniare e vi sia individuazione certa dei dati essenziali. Ha inoltre precisato che il sequestro di un oggetto contenente materiale biologico (mozzicone di sigaretta) non è assimilabile al prelievo coattivo disciplinato dagli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.; quindi non era dovuto l'avviso previsto per il prelievo coattivo. Le relazioni del RIS hanno fornito adeguata documentazione circa la conservazione e la comparazione del DNA; le eventuali discrepanze formali non sono state dimostrate come idonee a condizionare il risultato dell'esame genetico. La Corte ha altresì rilevato elementi di riscontro (veicolo collegato all'imputato, ritrovamento di refurtiva presso la sorella) che consolidano la valutazione di responsabilità. È stata confermata la condanna e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale sulla concorso di persone nel reato: citata come riferimento alla partecipazione in concorso agli eventi delittuosi.
art. 81 cod. pen., comma finale
Richiamato per le conseguenze aggravanti in caso di recidiva o concorso di circostanze aggravanti; utilizzato per la qualificazione della pena.
Configurazione del reato di furto in abitazione (con aggravanti): norma sostanziale al centro della imputazione.
Circostanze aggravanti del furto (es. in orario notturno, con danno rilevante e violenza sulle cose) applicate dalla Corte d'appello e confermate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali la cui violazione sarebbe stata invocata; Corte ha ritenuto che le presunte violazioni non integrino inutilizzabilità patologica nel rito abbreviato.
Norma processuale menzionata dal difensore: la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione determini nullità assoluta o inutilizzabilità patologica della prova raccolta.
Norma relativa alla documentazione degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha ricordato che la mancata immediata verbalizzazione non comporta automaticamente inutilizzabilità se la prova è comunque documentata e può essere attestata dagli operatori.
Norma che disciplina il prelievo coattivo di campioni biologici e l'informativa sul diritto di nominare difensore. La Corte ha precisato che tale disciplina non si applica al sequestro di un oggetto contenente materiale biologico (mozzicone di sigaretta), per cui non era dovuto l'avviso contestato.
Norma collegata ai prelievi coattivi: la Corte ha richiamato la distinzione tra prelievo coattivo e sequestro di oggetti esterni all'indagato.
art. 357 e art. 373 cod. proc. pen.
Norme sulle operazioni e accertamenti urgenti e sulle forme di verbalizzazione; la Corte ha ritenuto che l'irregolarità formale non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità, purché siano individuabili i dati essenziali e sia possibile la testimonianza degli operatori.
art. 526 e art. 514 cod. proc. pen.
Richiamate nel contesto della distinzione tra rito abbreviato (prova contratta) e dibattimento: nel rito abbreviato non si applicano i limiti di utilizzazione delle prove propri del dibattimento ordinario, salvo le inutilizzabilità patologiche.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato le censure sull'acquisizione della prova sono ricevibili solo se riguardano nullità assolute o inutilizzabilità 'patologiche'; difetti meramente formali o omissioni non sono in genere determinanti.
- La mancata immediata verbalizzazione delle operazioni di polizia giudiziaria non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova se gli operatori possono testimoniare e si possono individuare con certezza i dati essenziali (luogo, tempo, persone intervenute).
- La violazione di protocolli scientifici o di formalità nella raccolta del DNA richiede la dimostrazione che tali violazioni abbiano concretamente condizionato l'esito dell'esame genetico per ottenere l'esclusione della prova.
- Il sequestro di un oggetto contenente materiale biologico (es. mozzicone di sigaretta trovato in casa) non è assimilabile al prelievo coattivo di campioni biologici sull'indagato; le tutele previste per i prelievi coattivi (avviso sul diritto al difensore) non si applicano automaticamente al primo caso.
- Per impugnare con successo l'utilizzabilità di una prova biologica, la difesa deve proporre censure concrete e dimostrare il pregiudizio scientifico o procedurale rilevante, non limitarsi ad affermazioni generiche o ipotetiche.
- Elementi di riscontro circostanziali (collegamento del veicolo, ritrovamento di refurtiva presso persone correlate) possono integrare e rafforzare la valutazione probatoria anche in presenza di imprecisioni formali nella raccolta delle prove biologiche.
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