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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06875/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta, dal testo, una modifica della decisione di merito impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Il primo motivo riguardava il potere della persona offesa di proporre querela per il reato di invasione, contestando in sostanza la legittimazione a querelare in relazione alla disponibilità dell'immobile, ma senza censurare specificamente il difetto di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivo non consentito perché implicava una rivalutazione di fatto sulle ragioni di disponibilità dell'immobile, attività non spettante al giudice di legittimità. Il secondo motivo riguardava il dedotto stato di necessità: la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando la motivazione di merito che aveva ravvisato una programmata occupazione di lungo termine, incompatibile con lo stato di necessità; ha inoltre rilevato la carenza di interesse del motivo per la sua genericità già in appello, con conseguente inutilità della restituzione al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Il richiamo allo stato di necessità è stato esaminato e ritenuto insussistente, perché incompatibile con una occupazione programmata di lungo periodo e perché il motivo era generico.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo che richiede una nuova valutazione del fatto è stato considerato non consentito in sede di legittimità; è stato quindi ribadito il limite del sindacato della Corte di cassazione ai vizi deducibili nei limiti del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che richiedano una nuova valutazione del fatto o delle ragioni di disponibilità dell'immobile, quando tali profili attengono a scelte ricostruttive riservate ai giudici di merito.
  • La deduzione dello stato di necessità è incompatibile con una condotta di occupazione programmata e di lungo periodo, perché tale situazione esclude la configurabilità di un bisogno improvviso e attuale che renda inevitabile il fatto.
  • Un motivo di ricorso già generico in appello può essere dichiarato carente di interesse in cassazione, quando la restituzione al giudice di merito risulterebbe improduttiva e priva di utilità concreta.
  • La manifesta infondatezza e la genericità del ricorso comportano l'inammissibilità e la conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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