Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida nel merito e sulle spese di legittimità applicando i principi di diritto enunciati in tema di parametri forensi e fase istruttoria/trattazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui, dopo il deposito del ricorso introduttivo, l'ente previdenziale ha sopravvenientemente erogato le prestazioni richieste. Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, liquidando però le spese in favore della parte che aveva promosso il giudizio. La parte ricorrente ha impugnato la regolazione delle spese davanti alla corte territoriale, che ha rigettato l'appello. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell'art. 91 c.p.c., del d.m. n. 55/2014, dell'art. 13, comma 6, L. n. 247/2012 e dell'art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse applicato il testo originario del d.m. n. 55/2014 invece del testo modificato dal d.m. n. 37/2018, vigente al momento della liquidazione, e che avesse illegittimamente ridotto i compensi professionali oltre i limiti massimi consentiti, oltre a negare ogni compenso per l'attività istruttoria; con il secondo si è dedotta la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., assumendo di avere i requisiti reddituali per essere esonerata dal pagamento delle spese processuali. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il d.m. n. 37/2018, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, rende inderogabili i valori minimi e non consente riduzioni superiori al 50% dei parametri medi; ha inoltre chiarito che la fase istruttoria e/o di trattazione va compensata unitariamente e che il relativo compenso spetta anche se l'istruttoria in senso stretto non si sia svolta, dovendosi considerare anche le ulteriori attività difensive previste dalla tabella. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
richiamato quale parametro per la regolazione delle spese di lite, da coordinare con i parametri forensi applicabili alla liquidazione dei compensi.
costituisce la disciplina base dei parametri forensi; nel sistema originario lasciava maggiore discrezionalità al giudice, ma va interpretato, per le liquidazioni successive alla modifica, alla luce del d.m. n. 37 del 2018.
si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore; introduce il vincolo per cui la diminuzione dei compensi non può comunque superare il 50% dei parametri medi, rendendo inderogabili i valori minimi.
art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012
richiamato come base normativa del sistema dei parametri forensi e del relativo aggiornamento ministeriale biennale.
richiamato in tema di determinazione del compenso professionale, da leggere in coerenza con la disciplina parametrica.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
nel testo modificato dal d.m. n. 37 del 2018, consente aumenti o diminuzioni entro limiti prefissati e non oltre il 50% in diminuzione, salvo la fase istruttoria per la quale la diminuzione non può superare il 70%.
art. 1, comma 3, d.m. n. 55 del 2014
richiamato nel collegamento con l'aggiornamento dei parametri e con il ruolo del Ministero della giustizia e del CNF.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014
indicato come disposizione che include nella fase istruttoria specifiche attività difensive ulteriori rispetto alle prove orali e alla CTU, come richieste di prova e memorie illustrative o integrative.
invocato per l'esenzione dalle spese processuali in ragione del requisito reddituale, ma la Corte non lo esamina perché il relativo motivo resta assorbito.
art. 101, par. 1, TFUE
richiamato per escludere che la previsione di minimi tabellari dei compensi professionali contrasti con la disciplina euro-unitaria della concorrenza e della libera prestazione dei servizi.
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese e dei compensi professionali avviene secondo i parametri forensi nel testo modificato dal decreto ministeriale sopravvenuto, il giudice deve rispettare i limiti massimi di riduzione previsti dalla tabella e non può scendere sotto i valori minimi consentiti.
- La disciplina dei parametri forensi va applicata in base al regime vigente al momento della liquidazione, se la norma sopravvenuta è già efficace; la sua ratio è limitare la discrezionalità giudiziale e garantire uniformità e prevedibilità delle liquidazioni.
- La fase istruttoria, ai fini della liquidazione del compenso difensivo, non richiede necessariamente lo svolgimento di istruttoria in senso stretto: il compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria spetta anche se l'istruttoria probatoria non si è concretamente svolta, purché siano state compiute attività difensive riconducibili alla fase.
- Nel valutare il compenso per la fase istruttoria/trattazione, il giudice deve considerare anche le attività difensive tipizzate dal parametro, non limitandosi a prove orali e CTU.
- La previsione di minimi tabellari e di limiti alla riduzione dei compensi professionali non è, di per sé, incompatibile con il diritto dell'Unione in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29809/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29811/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29813/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29814/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29816/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29818/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →