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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17378/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che la prova degli elementi costitutivi del reato non fosse adeguatamente dimostrata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una effettiva analisi critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse indeducibile perché meramente reiterativo di questioni già vagliate nei precedenti gradi di giudizio e non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, richiamando anche il compendio probatorio valorizzato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente come parametro della critica sulla valutazione della prova; la Corte evidenzia che il motivo non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e con il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di ricettazione, che costituisce l'oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità nei gradi di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza relativa alla prova della responsabilità penale deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata; non è sufficiente una generica contestazione del compendio probatorio.
  • Quando la sentenza di merito abbia già spiegato in modo coerente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il ricorso che non scardina tali argomentazioni è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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